Tutela civica
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G.I.C. Forum

Collegamento Gruppi
di Informazione Civica

Organizzazione promozionale per la tutela del cittadino, relazioni con associazioni di consumatori, Enti, Forze di Polizia, diffusione di notizie ed iniziative in tema di volontariato e tutela civica.
Presidente: Dott. Roberto Dosio, V. G. Bruno 63 B - 10134 Torino 330/213542 - gicforum@alice.it
Vice Presidente: Dott.ssa Elena Bisio, V. Avogadro 26 - 10121 Torino

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Occhio alla bolletta!
Servizio Idrico Integrato e Tariffa di Depurazione:
non e’ dovuta se il servizio non esiste

Lo ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 10/10/2008, la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art. 155 comma 1 del Testo Unico Ambiente (d.lgs. 3/4/2006, n. 152), ha stabilito che, giacchè la tariffa di depurazione “trova fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio dell’utente, bensì nel contratto di utenza”, essa si giustifica solo se l’utente ne riceve in cambio la corrispondente prestazione.
Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Chiariamo innanzi tutto che per “servizio idrico integrato” si intende l’unificazione di tutti i servizi idrici: somministrazione acque, raccolta acque reflue, depurazione acque reflue.
Il Testo Unico Ambiente prevede che i servizi idrici siano organizzati sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO) definiti dalle Regioni (art. 147, comma 1), i quali vengono tracciati tenendo conto del criterio geografico ed idrografico (unità del bacino idrografico) ed in modo da assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi.
L’unitarietà della gestione deve essere realizzata attraverso le Autorità d’Ambito; pertanto, ogni ambito territoriale ottimale (ATO) avrà una Autorità d’Ambito.

Nel territorio piemontese sono stati individuati 6 Ambiti territoriali:: ATO 1=Verbano Cusio Ossola Novarese; ATO 2=Biellese Vercellese Casalese; ATO 3=Torinese; ATO 4=Cuneese; ATO 5=Astigiano-Monferrato; ATO 6=Alessandrino.

Ma che cos’è l’Autorità d’ambito? È una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ATO, cui partecipano obbligatoriamente gli enti locali compresi nell’ATO stesso.
All’Autorità d’ambito la legge conferisce l’esercizio delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche.
Quest’ultima può essere attuata nelle forme di cui all’art. 113 Testo Unico Enti Locali, vale a dire mediante assegnazione del servizio a società a capitale privato, scelte con apposita gara, oppure a società a capitale misto pubblico-privato in cui il socio privato sia stato scelto mediante gara, o ancora a società a capitale interamente pubblico soggette al controllo dell’ente (art. 150, comma 1).
La gestione del servizio idrico viene aggiudicata mediante pubblica gara ed il rapporto fra Autorità d’Ambito e gestore così individuato è regolato da convenzioni predisposte dall’Autorità d’ambito (art. 151), con affidamento in concessione d’uso gratuita per tutta la durata della gestione del servizio delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali (art. 153).

Tanto premesso sul “servizio idrico integrato”, veniamo al punto che maggiormente interessa i consumatori, in quanto li “tocca” da vicino: la tariffa del servizio.

La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza delle remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione della aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell’Autorità d’ambito. Essa si compone di più voci, cui corrispondono servizi diversi (somministrazione acqua, raccolta, depurazione).
Tutte le quote della tariffa hanno natura di corrispettivo, come precisa la legge stessa (art. 154, comma 1) e come hanno confermato più volte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione: la tariffa quindi non è un tributo, ma il corrispettivo di un servizio/prestazione (Cass., SS.UU., sent. nn. 6418/2005, 16426/2004, 10960/2004).

Le componenti di costo per la determinazione della tariffa sono definite con decreto del Ministero dell’ambiente (comma 2), mentre i criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica sono determinati con decreto interministeriale (comma 3).
Nell’osservanza delle disposizioni di tali decreti, l’Autorità d’ambito determina la tariffa di base (comma 4), nella cui modulazione devono essere assicurate agevolazioni per gli usi domestici essenziali e per determinate categorie di utenti, secondo prefissati scaglioni di reddito (comma 6).
La tariffa del servizio idrico integrato, riscossa dal gestore del servizio idrico integrato (art. 156), come detto, si compone di più voci; per quanto qui interessa, una quota della tariffa, in particolare, è riferita al servizio di fognatura, ed una quota a quello di depurazione.

La legge (art. 155 comma 1) prevedeva, sino alla pronuncia della Corte Costituzione di cui si è detto in apertura, che le quote riferite al servizio di depurazione “sono dovute dagli utenti anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente disattivi”, tranne nel caso in cui l’utente “è dotato i sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte dell’Autorità d’ambito” (art. 155, comma 1).

Ebbene, l’art. 155, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo proprio nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione sia dovuta anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano inattivi, poiché in tal caso verrebbe fatto pagare agli utenti un servizio che non viene corrisposto.

Quali effetti ha la pronuncia della Consulta per gli utenti?

Essendo venuta meno la norma che prevedeva l’obbligatorietà del pagamento della quota di depurazione anche nei casi di assenza del relativo servizio, non solo la quota di tariffa in questione non potrà essere applicata in futuro (in assenza del servizio di depurazione) ma anche quella pagata per il passato risulta illegittimamente riscossa, con conseguente insorgenza del diritto alla restituzione di quanto indebitamente versato a tale titolo, salvi gli effetti dell’eventuale intervenuta prescrizione.

Alcune Autorità d’ambito all’indomani della sentenza hanno deliberato la modifica dei rispettivi regolamenti del servizio di fognatura e depurazione in modo da adeguarsi alla pronuncia di incostituzionalità (v. ad esempio, ATO Veronese, che ha modificato il proprio regolamento prevedendo che qualora la rete fognaria non sia provvista di depuratore o questo sia inattivo venga addebitato agli utenti solo il canone di fognatura).

Per quanto riguarda il Piemonte, l’ATO 1- Autorità d’ambito del Verbano Cusio Ossola e Novarese ha preso atto, con delibera 22/10/2008, della sentenza della Corte Costituzionale, accertando che “il 16 ottobre gli Uffici dell’Autorità d’Ambito hanno richiesto ad Acqua Novara.VCO di sospendere la fatturazione della depurazione agli utenti non allacciati alla fognatura, dandone trasparente notizia agli utenti. Acqua Novara.VCO sta procedendo a concordare con il Direttore dell’Autorità d’Ambito le modalità di informazione degli utenti. I presenti concordano sulla tenuta di un atteggiamento trasparente ma al contempo cautelativo in attesa che il legislatore colmi il vuoto normativo dettato dalla sentenza in esame”.

Con successivo atto del 2/12/2008 l’ATO 1 ha così deliberato: “Il Direttore proietta il messaggio che Acqua Novara.VCO allega alle bollette in emissione, evidenziando come l’avviso contenga esplicito riferimento alla sentenza in questione ed all’impegno ad effettuare eventuali conguagli non appena ricevuti i necessari chiarimenti normativi”.

L’ATO 2 – Biellese Vercellese Casalese parimnenti con atto 243 del 30/10/2008 ha a sua volta così deliberato: “Il Presidente cede la parola al Direttore il quale illustra la proposta di articolazione tariffaria presentata dal Cordar Valsesia, segnalando ai Rappresentanti della Conferenza una rettifica all’allegato sub B alla presente deliberazione stante lo scorporo effettuato della tariffa di depurazione da quella di fognatura da parte del gestore Cordar Valsesia in ottemperanza alla recente sentenza n. 335/2008 emessa dalla Corte Costituzionale. Comunica inoltre che in relazione ad un recente pronunciamento del Consiglio di Stato si procederà nella prossima seduta della Conferenza ad approvare le tariffe dei gestori dell’Autorità d’Ambito n. 2 relative all’anno 2009, in ottemperanza ai principi enunciati nella sentenza”.

L’ATO 3 – Autorità d’ambito n. 3 Torinese nell’adottare il piano tariffario per il 2009, dato atto della sentenza, in previsione delle ricadute negative della stessa sulle entrate dell’ATO, ha costituito un fondo rischi di 1 milione di Euro, prevedendo però altresì che “nel caso le ricadute della citata sentenza risultino più rilevanti di quanto previsto dal fondo rischi, occorrerà provvedere alla rettifica della modulazione tariffaria” (deliberazione n. 335 del 18/12/2008).

Per quanto sinora verificato, quindi, le Autorità d’Ambito, pur dichiarando di adeguarsi alla sentenza, hanno adottato una linea prudenziale, mirata a sollecitare un intervento del legislatore per colmare quello che, dal loro punto di vista, sarebbe un vuoto normativo, derivante dall’abrogazione della norma incostituzionale.

Il timore delle Autorità d’ambito è da una parte di essere sommerse dalle richieste di rimborso, dall’altra di dover rinunciare ad un gettito consistente; da ciò la riserva di deliberare eventuali aumenti tariffari per compensare la perdita.

Tale impostazione della questione è pericolosa per i consumatori, perché costituisce premessa di possibili futuri aumenti delle tariffe a danno di tutte le utenze.

Alla luce di quanto sopra, due sono dunque gli aspetti ai quali i consumatori consapevoli dovrebbero prestare attenzione: da una parte valutare la possibilità, per gli utenti del servizio idrico integrato residenti nei Comuni non dotati di impianto di depurazione, di agire per la ripetizione delle somme indebitamente versate quale quota di depurazione, dall’altra controllare l’importo delle altre voci tariffarie evidenziate in bolletta, e denunciare eventuali aumenti “sospetti” ed ingiustificati anche tramite le Associazioni dei consumatori, già attive sul fronte del monitoraggio delle politiche tariffarie.

Avv. Elena Bisio

Spiacevoli sorprese per i torinesi
Multe: in arrivo
migliaia di ingiunzioni


È
notizia di questi giorni che il Comune di Torino si sta attivando per riscuotere multe “in giacenza” dal 2004 e non ancora prescritte.
A partire dai prossimi giorni molti cittadini si vedranno recapitare ingiunzioni di pagamento per sanzioni pecuniarie amministrative portate da infrazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Municipale.
Vediamo di cosa si tratta.
Da un paio di anni a questa parte, il Comune di Torino ha affidato il servizio di riscossione crediti ad una società esterna, la SORIS Spa, la quale procede secondo le disposizioni di una vetusta normativa, tuttora in vigore, il Regio Decreto n. 639/1910.
Il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, consistente nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore, di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la somma dovuta.
L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni, da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto all’Ufficio di conciliazione e reca, solitamente in prima pagina, la diffida al pagamento con l’indicazione degli importi dovuti e, di seguito, in seconda pagina, la distinta del verbale o dei verbali (con numero, data di elevazione e data di notifica) da cui discende la somma ingiunta, maggiorata di interessi e spese.
Entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione avanti al Giudice di Pace, o al tribunale del luogo, in cui ha sede l’ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma del Codice di procedura civile.
Va subito precisato che, secondo un orientamento giurisprudenziale formatosi sull’interpretazione dell’art. 3 del R.D. 639/1910, il termine di 30 giorni non è perentorio, giacchè il giudizio che consegue all’opposizione non è di tipo impugnatorio (l’ingiunzione non è un provvedimento amministrativo, ma una diffida al pagamento, paragonabile all’atto di precetto di cui al codice di procedura civile) ma è avvicinabile ad una opposizione all’esecuzione (che è un giudizio ordinario in cui si contesta la fondatezza del credito azionato).

Le regole procedurali per la corretta instaurazione del giudizio sono solitamente indicate in calce all’atto di ingiunzione (il ricorso va depositato nella cancelleria del Giudice competente che, in base al valore, sarà solitamente, per le multe, il Giudice di pace, del resto competente lato sensu anche per materia, quando si tratti, per l’appunto, di somme pretese a titolo di sanzioni da infrazione al Codice della Strada; è richiesto inoltre il pagamento del c.d. contributo unificato per le spese giudiziali, determinato dalla legge in misura diversa secondo il valore della causa; il Giudice adito fisserà con decreto l’udienza di comparizione, cui la parte ricorrente è tenuta a presenziare pena l’ìimprocedibilità del ricorso; il decreto di fissazione udienza unitamente al ricorso dovranno essere notificati entro un termine perentorio a cura del ricorrente alla Soris Spa ed al Comune creditore, litisconsorte necessario).

È dubbia la legittimità della procedura di riscossione in esame applicata, come fa il Comune di Torino, alle sanzioni amministrative pecuniarie.

Ed infatti: la procedura regolata dal R.D. 639/1910 è utilizzabile solo ed esclusivamente in materia di tributi, giacchè per le somme pretese a titolo di sanzione vige la riserva di riscossione tramite ruolo ai sensi degli artt. 194 e 206 del Codice della Strada e dell’art. 27 L. 689/1981.

La Corte di Cassazione ha più volte ribadito la inderogabilità del procedimento di riscossione per ruolo esattoriale in ambito di sanzioni amministrative (Cass. Sez. Un., 10.10.2002, n. 14472) e chiarito l'errore interpretativo consistente nel ricondurre le sanzioni amministrative nel novero dei tributi locali (Consiglio Stato, sez. V, 25 luglio 2006, n. 4635).
Alla luce di tali disposizioni e pronunce giurisprudenziali, si può ritenere che le amministrazioni comunali in questo caso, al solo fine di fare "cassa", emettano degli atti assolutamente illegittimi ed inapplicabili, utilizzando uno strumento improprio e gravando il cittadino oltre tutto di pretese economiche ingiustificate ed ingiustificabili (vale a dire le spese della procedura, che vanno a costituire il compenso per la società concessionaria della riscossione, diritti di notifica, etc.).
Come detto, il cittadino può "difendersi" da questi atti proponendo opposizione presso il competente Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica o - in alternativa, trattandosi di titolo esecutivo inesistente - proponendo opposizione alla esecuzione anche oltre tale termine.

Avv. Elena Bisio

 

La ricossione coattiva e le misure cautelative dei crediti delle pubbliche amministrazioni: cosa il contribuente deve sapere

Dal 1° ottobre 2006 l’attività di riscossione nazionale dei tributi è attribuita ex lege (art. 3, D.L. 30.09.2005, n. 203) all’Agenzia delle Entrate che la esercita per mezzo di Equitalia spa già Riscossione s.p.a., una società a totale capitale pubblico, i cui soci attuali sono l’Agenzia delle Entrate, con una partecipazione pari al 51% del capitale sociale e l’INPS, con una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.
Il Gruppo Equitalia, nato a sua volta dalla acquisizione, da parte di Equitalia spa, delle 37 società Concessionarie che già esercitavano il servizio di riscossione sul territorio (Uniriscossioni, Sestri, Esatri, ecc.), si avvale localmente di Agenti della Riscossione (le società ex concessionarie di cui sopra), per svolgere il servizio di riscossione dei crediti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici (compresi gli enti locali, quali i comuni) che decidano di affidare ad Equitalia l’attività di riscossione delle proprie entrate tributarie, paratributarie e patrimoniali (ICI, sanzioni amministrative, tassa rifiuti, tassa occupazione suolo pubblico, bollo auto, canoni concessori, ecc.).
La riscossione coattiva affidata ad Equitalia segue la procedura tipica della c.d. riscossione tramite ruolo, secondo le disposizioni speciali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e secondo le norme ordinarie in quanto non derogate dalle predette disposizioni speciali e con esse compatibili (art. 49 del D.P.R. n. 602/73), nonché in ossequio alle regole contenute nel Codice Deontologico degli Agenti della Riscossione e degli ufficiali di riscossione (D.M. 16.11.2000) e nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 27.07.2000, n. 212).
Nell’esercizio delle facoltà e dei poteri attribuiti dalla legge alla Concessionaria della riscossione, rientra anche quello di ricorrere, in caso di inadempimento dei debitori, ad azioni cautelari e conservative del credito (art. 1 comma 415 della legge n. 311/2004 - legge finanziaria 2005).
La norma consente al Concessionario di promuovere, accanto agli atti veri e propri dell’espropriazione forzata, il sequestro (azione cautelare), l’azione revocatoria e l’azione surrogatoria (azioni conservative), oltre alle più note e frequenti misure di:
       1) fermo dei beni mobili registrati (tipicamente: autoveicoli iscritti al PRA);
       2) ipoteca su beni immobili;
       3) pignoramento presso terzi (espropriazione del quinto dello stipendio e degli altri emolumenti connessi al rapporto di lavoro).
È contro queste misure che spesso il cittadino si trova a fare i conti, talvolta semplicemente per aver “dimenticato” di pagare o sottovalutato anche banali verbali di contravvenzione (che nel tempo “lievitano” per la perdita del beneficio del pagamento in forma ridotta entro i sessanta giorni e per l’applicazione di interessi legali).
Cosa deve fare il cittadino raggiunto da tali provvedimenti?
Per prima cosa, vagliarne la legittima adozione; quindi adottare iniziative idonee a bloccare (ove ancora possibile) l’esecutività del provvedimento (nel caso del fermo) ovvero, previa verifica della correttezza della pretesa creditoria (potrebbero infatti essere maturate nel frattempo delle prescrizioni!), valutare se e come effettuare i pagamenti, ricorrendo in caso di difficoltà alla rateazione (istituto recentemente reso più snello ed agevole ed attivabile direttamente presso gli sportelli di Equitalia, mediante compilazione di appositi moduli di domanda).
È bene in ogni caso sapere alcune cose in tema di fermo ed ipoteca.

Fermo veicoli e ipoteca sugli immobili; adempimenti della concessionaria della riscossione e possibilita’ di tutela del cittadino

Il fermo vero e proprio deve essere preceduto dal preavviso di fermo: l’iscrizione del fermo amministrativo deve essere preceduta da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme dovute presso gli sportelli del Concessionario, entro i successivi venti giorni, decorsi i quali il preavviso assumerà il valore di comunicazione di iscrizione di fermo nei confronti del contribuente moroso. Tale comunicazione ha, in sostanza, la duplice funzione di non far diventare operativo il fermo in caso di pagamento nei termini o, all’opposto, di rendere edotto il debitore dell’esistenza del divieto di circolazione del bene.
Di norma il contribuente si ritiene pienamente liberato solo con il pagamento delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e delle spese esecutive sostenute dal Concessionario.
Va tuttavia segnalato che presso alcune sedi Equitalia (ad esempio, Torino), è invalsa la prassi per cui sia sufficiente un inizio di pagamento, accompagnato da un’istanza di rateazione, per bloccare la procedura di fermo.
Quanto al distinto problema del rapporto tra il valore del bene, ossia il veicolo, e l’importo del credito per cui si procede ad esecuzione forzata, si segnala che il DM 503/98, contenente le modalità, i termini e le procedure in materia di fermo, non prescrive alcun rapporto da tenere in considerazione tra l’entità del credito ed il valore economico del bene sottoposto a fermo.
Da ciò la prassi spesso riscontrata in uso presso i Concessionari di sottoporre a fermo più veicoli dello stesso contribuente per la riscossione di un unico credito.
In merito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 98/E del 20 novembre 2001, ha si dato rilievo al valore del veicolo oggetto di fermo, ma solo al fine di garantire una più efficace ed efficiente attività di riscossione, imponendo al Concessionario di sottoporre a fermo solo i veicoli immatricolati non oltre cinque anni prima dell’effettuazione dell’accesso al sistema informativo dell’anagrafe tributaria, termine prorogabile a dieci anni se trattasi di veicoli impiegati per usi commerciali o industriali.
Va tuttavia segnalato che la stessa Equitalia si è recentemente data una regolamentazione interna per il corretto uso alle misure cautelative del fermo e dell’ipoteca:
La direttiva n. DSR/NC/2007/012, avente ad oggetto “Procedure esecutive e cautelari – Istruzioni relative al fermo amministrativo e all’ipoteca”, è una comunicazione indirizzata alle società partecipate recante una linea di condotta da osservare nell’adozione di fermo amministrativo uniforme per tutti gli agenti che tiene conto del credito complessivo per cui si procede (imposta, interessi di mora e spese di esecuzione già maturate) e definisce criteri di sequenzialità nell’esperibilità delle azioni.
Secondo tale direttiva:

       - il fermo amministrativo è adottato per un importo superiore ad euro 50;
       - l’ipoteca è attivata per un debito maggiore ai 500 euro;
       - per debiti compresi tra i 50 e i 500 euro, l’agente della riscossione fa precedere all’eventuale iscrizione di fermo amministrativo, non solo il preavviso, ma pure l’invio del “sollecito di pagamento”. Il fermo potrà essere effettuato su un solo veicolo;
       - per debiti compresi tra 2.000 e 10.000, l’iscrizione del fermo è proceduta solamente dal preavviso, mentre l’ipoteca è sempre preceduta dalla lettera di diffida. In tali fasce, il sollecito è inviato in caso di assenza di veicoli. Per debiti compresi tra 500 e 2.000 il fermo è adottato su un solo veicolo, mentre per debiti compresi tra 2.000 e 10.000 il fermo potrà essere adottato fino ad un massimo di 10 veicoli;
       - per debiti al di sopra dei 10.000 resta nella facoltà degli Agenti della Riscossione di iscrivere direttamente ipoteca. Inoltre, in assenza di immobili ed in presenza di veicoli, il fermo potrà essere effettuato su tutto il parco veicoli.
Abbiamo purtroppo riscontrato che le diverse Concessionarie presenti sul territorio spesso procedono ignorando tale direttiva o dichiarandosene non vincolate, in quanto atto interno meramente indicativo e non già fonte normativa.
Si auspica che in futuro tutte le Concessionarie si adeguino quanto meno ad una linea di condotta comune, onde non creare da una parte disparità di trattamento fra contribuenti di località diverse e dall’altra l’abuso di strumenti cautelativi (che da ultimo si traducono, per via dei rispettivi costi di iscrizione e cancellazione della misura dai pubblici registri) in un ingiustificato aggravio del debito a carico del contribuente.

Il discorso appena condotto vale soprattutto per l’iscrizione ipotecaria.
Vi sono diversi casi in cui il contribuente non ha ricevuto comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà, e se ne è quindi avveduto nel corso dell’espletamento delle pratiche per la vendita dell’immobile gravato, ovvero per l’accensione di un mutuo o l’accesso ad un finanziamento.
Ciò nonostante la stessa Agenzia delle Entrate, con nota prot. n. 2003/63936 del 17.04.2003 abbia richiamato l’attenzione dei concessionari sulla necessità di provvedere, contestualmente alla iscrizione di ipoteca, ad inviare ai debitori stessi una comunicazione relativa all’adozione della misura cautelare, in considerazione della rilevanza degli effetti che conseguono alle iscrizioni ipotecarie nei confronti dei debitori.
La successiva nota della Direzione Centrale Amministrazione prot. n. 2004/144041 del 16.08.2004, evidenzia la necessità, anche per esigenze di trasparenza nel rapporto col contribuente, che le aziende inseriscano tutte le notizie atte ad individuare esattamente l’iscrizione a ruolo dalla quale scaturisce, ex art. 77 D.P.R. n. 602 del 1973, l’iscrizione di ipoteca indicando importo, numero e data di notifica della cartella di pagamento, tipologia di entrata).
Ciò risponde ad evidenti ragioni di tutela dei diritti ed interessi del contribuente, oltre che ad una logica di corretto funzionamento del procedimento stesso di riscossione (posto che solo ove il contribuente sia effettivamente venuto a conoscenza dell’adozione di misure a suo carico può provvedere, nell’interesse proprio e dell’amministrazione creditrice, a regolarizzare la propria posizione, rendendo così efficace l’attività di riscossione).
Purtroppo, la omessa comunicazione dell’ipoteca non vale di per sé sola ad inficiarne la validità; sicchè vano sarebbe cercare di inibire l’efficacia della misura già adottata contestandone la sola mancata notifica.

Avv. Elena Bisio

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DECRETO-LEGGE 1° novembre 2007,
n. 181 (in G.U. n. 255 del 2 novembre
2007) - Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal
territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 ottobre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro dell'interno e del Ministro della giustizia;

E m a n a

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
b) al comma 4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
c) al comma 5 le parole: "possono essere allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi imperativi di pubblica sicurezza,";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.";
e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile con l'ordinaria convivenza.";
f) al comma 8 le parole: "è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione fino a tre anni";
g) al comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7," sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai commi 7 e 7-bis," e le parole: "quando il provvedimento è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "quando il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,".
2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo 20 è inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un suo familiare sottoposto a procedimento penale.). - 1. Qualora il destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3 bis, 3-ter, 3-quater e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
3. Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale, può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare detentiva.".
3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "che non può essere inferiore ad un mese." sono inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese di cittadinanza dell'allontanato.";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.".
4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite dalle seguenti: "di cui
all'articolo 20, comma 7,";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "pubblica sicurezza che mettano a
repentaglio la";
c) al comma 4 le parole: "di cui all'articolo 21" sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo 21";
d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° novembre 2007.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella

a cura dell'avv. Elena Bisio

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Una legge per limitare la burocrazia e dare maggior sostegno ai piccoli Comuni

Un provvedimento di fondamentale importanza per la crescita, lo sviluppo e il ripopolamento dei piccoli Comuni piemontesi: questo il senso normativo della legge regionale N°15 del 29 giugno 2007 approvata dal Consiglio regionale con l’intento di fornire un aiuto concreto alle piccole comunità che caratterizzano soprattutto la parte rurale e montana del territorio subalpino.
«I piccoli Comuni sono una risorsa fondamentale e una grande ricchezza per il nostro Piemonte – sottolinea Davide Gariglio, presidente dell’assemblea regionale – questa legge vuole alleggerire le procedure burocratiche per richiedere finanziamenti, favorire lo sviluppo economico e territoriale dei piccoli paesi, oltre ad incentivarne il ripopolamento».
I punti cardine della nuova legge sono essenzialmente quattro: l’articolo 4, in cui si introduce una procedura semplificata per la rendicontazione dei contributi di importo inferiore a 20.000 euro erogati con fondi esclusivamente a carico del bilancio regionale, l’articolo 5 dedicato ai comuni sotto i 1000 residenti dove si introduce il principio secondo il quale, se la Regione intende finanziare un intervento, ai Comuni può essere richiesto un cofinanziamento non superiore al dieci per cento dell'importo complessivo, e poi gli articoli 7 e 8 che definiscono rispettivamente gli incentivi per chi trasferisce la propria dimora abituale o la propria attività produttiva nelle piccole comunità montane e collinari e gli sgravi tributari, economici e fiscali per i commercianti e gli artigiani.
Secondo le statistiche, nella nostra regione su 1206 Comuni ben 1073 (l’89% circa) hanno meno di 5000 abitanti, e di questi 618 sono sotto quota 1000 (pari al 51% circa del totale), con una fetta rilevante della popolazione piemontese che vi risiede stabilmente.
Infine, un dato importante da ricordare è che in 7 province su 8, i Comuni con meno di 5000 residenti rappresentano la quasi totalità: a Novara 77 su 88, ad Asti 113 su 118, ad Alessandria 180 su 190, a Cuneo 226 su 250, a Vercelli 78 su 86, a Biella 77 su 82, mentre nel Verbano-Cusio-Ossola sono 72 su 77 totali.

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A proposito di contratti telefonici

Il mondo della telefonia non smette di nascondere insidie per gli utenti.
È ormai notoria la problematica dell’attivazione di servizi non richiesti: secondo una stima di ADICONSUM, all’inizio del 2006 erano circa 1 milione le vittime ogni anno (di Telecom e di altri operatori), trovatesi a versare esborsi non dovuti per servizi telefonici opzionali mai richiesti, con una spesa oscillante dai 50 ai 100 euro per utente, pari ad un importo complessivo tra i 250 e i 500 milioni di euro negli ultimi 3 anni.
Già nel 2005, l’Unione Nazionale Consumatori aveva denunciato che almeno il 30 per cento degli utenti pagava mediamente 20 euro l'anno per servizi telefonici non richiesti, che Telecom Italia, Wind ed altri gestori telefonici attivano senza l'autorizzazione del titolare dell'utenza, in palese sprezzo sia delle regole di correttezza, buona fede e trasparenza nei rapporti commerciali, sia di precise norme dettate dal legislatore a tutela del consumatore (l’art. 57 del Codice del consumo consente l'attivazione dei servizi a pagamento soltanto nel caso in cui il consumatore abbia manifestato esplicitamente il proprio consenso).
Sulla vicenda è infine intervenuto il Garante della Privacy, su presentazione di innumerevoli segnalazioni e denunce di cittadini, il quale ha vietato l’attivazione di servizi senza espressa volontà degli interessati ed ha stabilito che le persone vanno contattate solo se hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere chiamate e comunicazioni promozionali.
L’attivazione di contratti, schede o servizi telefonici senza il consenso dell’utente è quindi illecita.
Non solo.
Gli addetti ai call center devono spiegare agli interessati da dove sono stati estratti i dati personali che li riguardano ed inoltre deve essere immediatamente registrata e rispettata la volontà di non ricevere il servizio e la eventuale contrarietà all'uso dei dati.
Se dunque riceviamo proposte commerciali che non gradiamo e non ci intressano, venendo contattati da call center e affini, è nostro diritto revocare, anche qualora imprudentemente concesso (ad esempio quando abbiamo acquistato il telefonino o quando abbiamo attivato la linea fissa o l’adsl), il nostro consenso all’utilizzo dei dati personali per ricevere proposte commerciali, chiedendo di essere per così dire “cancellati” dalla lista dei destinatari delle offerte stesse.
Così ha stabilito l’Autorità Garante: “Nel caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente, all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure affinché tale volontà sia rispettata”.
Nel caso, poi, che gli abusi continuassero, è sempre possibile per il cittadino rivolgersi al Garante delle Comunicazioni per le relative denunce (che fanno scattare accertamenti e, quindi, eventuali sanzioni anche penali per i trasgressori) : a tal fine, l'Autorità ha predisposto un apposito modulo per denunciare le attivazioni/disattivazioni non richieste di servizi di telecomunicazioni, rinvenibile sul sito internet dell’Autorità (www.agcom.it), da trasmettere, debitamente compilato e sottoscritto, all'Autorità via fax al numero 0817507616, oppure per posta al seguente indirizzo: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Tutela dei Consumatori – Ufficio gestione segnalazioni e Vigilanza – Centro Direzionale, Isola B5 – 80143 Napoli.

Altra questione, che ha destato forse meno scalpore ma non per questo è meno preoccupante, riguarda il passaggio da un operatore ad un altro.
Numerosi sono stati i casi, dai quali è scaturito notevole contenzioso, di Operatori che offrono un servizio “tutto incluso” (telefonia, adsl, ecc…) implicante l’abbandono dell’Operatore Telecom.
Tali contratti implicano quindi la revoca dal contratto Telecom ed il distacco della linea da tale operatore, ed il passaggio al nuovo operatore.
Le operazioni di distacco ed attivazione dovrebbero essere (o comunque così vengono reclamizzate) contestuali, con nessun disagio per l’utente e, soprattutto, nessuna discontinuità nel servizio.
In molti casi si è registrato che così non è, e che talvolta, forse per problemi tecnici derivanti da una non nota ma presumibile “rivalità” tra gestori di linea fissa (vale a dire tra chi non vuole perdere il monopolio e chi ambisce ad inserirsi sul mercato anche prima di avere sufficientemente testato ed ottimizzato l’efficienza del servizio offerto) l’utente si trova privato della linea telefonica, posto che all’immediato distacco dal precedente operatore non segue un altrettanto immediato avvio della linea con il nuovo.
In questi casi è possibile agire contro l’operatore con cui si è concluso il contratto per ottenere il risarcimento dei danni.
Casi simili si sono già verificati anche a Torino, e ne sono scaturite sentenze di condanna al risarcimento a carico dell’operatore telefonico (v. Giudice di Pace, n. 9198/2006).

Avv. Elena Bisio

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Le sorprese della Finanziaria 2007….
non finiscono mai

Le sorprese della Finanziari 2007 sembrano non finire mai…del resto è quassi impossibile per una mente umana, ancorché di medie o anche pregevoli doti intellettive, riuscire a cogliere con immediata chiarezza e completezza tutte le innumerevoli sfaccettature ed implicazioni di un testo normativo così vasto (la legge è composta di un unico articolo di….1364 commi!!) e così eterogeneo, nel quale si adottano misure nei più svariati campi, si incide sulla disciplina delle più svariate materie, e si producono effetti a catena o, meglio, a cascata, su innumerevoli leggi già esistenti, che per effetto di ritocchi, emendamenti, abrogazioni parziali o apparentemente insignificanti aggiunte, finiscono per assumere un significato ed un portata precettiva molto diversa e finanche molto lontana dalle originarie intenzioni del Legislatore….
Tralasciando ogni commento sulla tecnica legislativa e sulle capacità redazionali delle menti, spesso diaboliche, che si esprimono nella compilazione di siffatte leggi, vi segnaliamo una delle tante “novità” portate dall’ultima Finanziaria, che già sta sollevando molteplici lamentale da più parti.
La materia è quella delle pensioni di reversibilità dei pubblici dipendenti e le norme che vengono in considerazione sono contenute nei commi 774, recante “interpretazione autentica relativamente all’attribuzione dell’indennità integrativa speciale per le pensioni di reversibilità”, 775, recante “salvezza dei trattamenti più favorevoli” e 776, intitolato “abrogazione dell’art. 15, comma 5, della legge n. 724/1994”.
Facciamo un passo indietro.
Parliamo di trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, disciplinati dal DPR 1092 del 1973, e, in particolare, dei trattamenti di reversibilità riconosciuti a favore dei superstiti in caso di decesso del beneficiario del trattamento diretto (cioè del titolare della pensione).
L’art. 81 del citato DPR, tuttora vigente, prevede che la vedova del dipendente statale abbia diritto al trattamento di reversibilità, purchè il matrimonio si anteriore alla data di cessazione dal servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse 65 anni.
La pensione di reversibilità è pari ad una percentuale della pensione di cui era titolare il dante causa.
La pensione, spesso, risulta composta di più voci (assegni, indennità,….), che concorrono a formare la base di calcolo per la liquidazione del trattamento di reversibilità.
Un caso a parte era rappresentato dalla indennità integrativa speciale.
Questa infatti non rientrava nella base di calcolo della pensione, ma veniva liquidata per l’intero ammontare; o, meglio: gli enti previdenziali tendevano a liquidarla ai superstiti nella medesima percentuale stabilità per il calcolo della reversibilità, ma la giurisprudenza della Corte dei Conti aveva statuito l’illegittimità di tale prassi, ed aveva quindi chiarito che l’indennità integrativa speciale dovesse essere liquidata per l’intero e non in misura percentuale.
Tale regola valeva per le pensioni di reversibilità relative a pensioni liquidate entro il 31/12/1994.
Infatti, nel 1995 è entrata in vigore la legge 335/1995, con la quale è stato ridisegnato il sistema previdenziale, ridefinendo i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione dei trattamenti alla contribuzione, per armonizzare gli ordinamenti pensionistici in allora esistenti (art. 1, comma 1).
La legge di riforma ha profondamente innovato il sistema pensionistico italiano, mediante l'adozione di regole comuni alla generalità dei lavoratori e l'introduzione del calcolo contributivo delle prestazioni, con previsione anche di regole di accesso diverse rispetto al sistema preesistente, in progressiva e graduale sostituzione del previgente sistema retributivo.
La gradualità di detta sostituzione, espressamente prevista e disciplinata dalla legge, fondava la sua ratio nell’esigenza di preservare da ingiustificate disparità di trattamento i soggetti che hanno maturato il diritto a pensione nella vigenza del precedente sistema e che, dall’applicazione del nuovo regime, avrebbero potuto essere penalizzati, nella misura in cui la commistione fra i due sistemi previdenziali diversi avrebbe inciso sul valore effettivo dei trattamenti pensionistici.
Nel nuovo quadro normativo tracciato dalla legge 335/1995, il comma 41 dell’art. 1 della legge a proposito dei trattamenti di reversibilità estendeva il nuovo regime a tutte le pensioni, facendo però salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento alla data di entrata in vigore della legge stessa, senza fare distinzioni a tale proposito fra trattamenti diretti e trattamenti di reversibilità.
La Corte dei Conti ha avuto modo di chiarire che alle pensioni di reversibilità derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza anteriore al 1° gennaio 1995 (data dalla quale – salve alcune temporanee deroghe – l’indennità integrativa speciale è stata inclusa nella base di calcolo della pensione), la normativa dell’assicurazione generale obbligatoria si doveva applicare alla sola "pensione base" e l’indennità integrativa speciale doveva essere pertanto attribuita nell’intero importo previsto per le pensioni.
La misura di liquidazione dell’indennità integrativa speciale, infatti, secondo interpretazione costante della Corte dei Conti, era rimasta disciplinata, per le pensioni liquidate prima del 31/12/1994, dall’art. 15, comma 5 della legge 23/12/1994, n. 724, ai sensi del quale “Le disposizioni relative alla corresponsione della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni di reversibilità ad esse riferite”, con conseguente continuazione della liquidazione della indennità integrativa speciale in modo indipendente da quella della pensione.
Ne discendeva l’illegittimità ed illiceità della liquidazione di trattamenti pensionistici di reversibilità, derivanti da pensioni liquidate prima del 31/12/1994, nei quali la quota dovuta a titolo di indennità integrativa speciale fosse stata calcolata e corrisposta nella misura del 60% e non già per l’intero.
Ed infatti, gli innumerevoli ricorsi proposti in materia hanno costantemente trovato accoglimento, sia presso le Sezioni Regionali sia presso le Sezioni Centrali e le Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
A modificare brutalmente questo sistema, che evidentemente rispondeva ad una esigenza di giustizia sostanziale, atteso che tale indennità andava a coprire sperequazioni altrimenti create dalla commistione fra vecchio e nuovo regime pensionistico, a sostegno delle pensioni più “deboli”, è intervenuta la Finanziaria 2007.
Con il comma 774 della legge finanziaria, infatti, il legislatore ha dettato la seguente norma di interpretazione autentica: “L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità”.
Sono stati così cancellati con un colpo di spugna anni di evoluzione giurisprudenziale che avevano portato all’affermazione del principio opposto.
Non solo.
Per essere certo dell’effetto di tale intervento normativo (che farà risparmiare agli enti previdenziali un bel po’ di soldi, a danno degli aventi titolo alla pensione di reversibilità), il Legislatore ha altresì abrogato l’art. 15, comma 5, della legge 724/1994, norma su cui si fondava la liquidazione per intero dell’indennità integrativa speciale.
Queste modifiche hanno già prodotto i loro effetti: la Corte dei Conti del Piemonte, ad esempio, sta respingendo recisamente tutti i ricorsi decisi dopo l’entrata in vigore della Finanziaria (si vedano, fra le più recenti, sent. n. 98 del 12/4/2007; n. 91 del 28/3/2007), dichiarando altresì infondate le questioni di legittimità costituzionale incidentalmente sollevate nel corso di tali giudizi proprio relativamente ai commi della Finanziaria sopra citati.
Va detto, per completezza, che la Sez. Regionale del Piemonte ha, nelle ultime pronunce, preso atto della presenza di orientamenti diversi da parte di altre Sezioni Regionali (v. il caso della Sicilia), pur non avendo sinora avuto il “coraggio” di discostarsi dalla pedestre applicazione della Finanziaria.
Si registrano, quindi, in merito all’applicabilità o meno di quest’ultima, contrasti giurisprudenziali sui quali non è escluso che si possano pronunciare alfine le Sezioni Riunite.
Resta ferma, per ora, solo la salvezza dei ricorsi già decisi con sentenze passate in giudicato: in tal caso, l’eventuale inottemperanza da parte degli enti previdenziali alle sentenze che abbiano riconosciuto il diritto alla liquidazione per l’intero dell’indennità integrativa speciale, secondo l’orientamento precedente alla Finanziaria, è senz’altro illegittimo e contro questo è ancora possibile ottenere pronunce favorevoli di condanna degli enti al pagamento e di eventuale nomina di commissario ad acta per l’esecuzione coattiva (v. sent. n. 1168 del 26/4/2007 della Sez. Reg. Sicilia).
In attesa di ulteriori evoluzioni giurisprudenziali ovvero di un “ravvedimento” del Legislatore, anche in conseguenza alla mobilitazione che è seguita alla Finanziaria da parte della categoria dei lavoratori e pensionati del settore pubblico, resta l’amara constatazione di come lo Stato, anzichè eliminare i veri “sprechi” di risorse pubbliche, punti al risparmio di spesa penalizzando ancora una volta le categorie più deboli, sacrificando diritti ed interessi che meriterebbero al contrario una particolare ed attenta tutela per il bene, in fondo, di tutto il Paese.

avv. Elena Bisio

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Giudice di Pace e restituzione dei punti della patente

L’istituto della patente a punti continua a dare adito a cospicuo contenzioso, e soprattutto ha richiesto, dalla sua introduzione ad oggi, più interventi della Corte Costituzionale, volti ad eliminare lacune, sperequazioni ed incongruità emerse in sede applicativa per il non sempre coerente e completo dettato normativo.
Da ultimo, in ordine di tempo, segnaliamo la questione sollevata dal Giudice di pace di Varazze in ordine all’applicazione combinata degli artt. 204 bis e 126 bis del Codice della Strada.
La prima norma prevede la possibilità per il trasgressore o soggetto obbligato in solido di impugnare il verbale di contestazione avanti al Giudice di Pace “qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito”.
La proposizione del ricorso preclude, almeno temporaneamente, la decurtazione del punteggio dalla patente, posto che secondo il dettato dell’art. 126 bis, la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida può avvenire solo dalla “definizione” della contestazione, vale a dire da quando la stessa è divenuta definitiva o per scadenza dei termini di impugnazione, o per l’avvenuto pagamento della sanzione, o ancora per rigetto del ricorso, ove proposto (o meglio, per passaggio in giudicato della sentenza).
Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, consegue tuttavia che, in ipotesi in cui l’infrazione sia commessa da soggetto diverso dal proprietario del veicolo, se quest’ultimo, in qualità di responsabile in solido, decide di pagare la sanzione fruendo dell’agevolazione della riduzione, il trasgressore si vede da una parte privato della possibilità di contestare a sua volta il verbale (posto che il pagamento in misura ridotta della sanzione preclude la proposizione del ricorso) e dall’altra si trova esposto, senza potersi in alcuno modo opporre, alla decurtazione dei punti, che automaticamente consegue alla sopravvenuta definitività della contestazione.
Questo effetto evidentemente aberrante nascente dall’applicazione letterale delle norme in questione è stato in qualche modo “corretto” dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 471 del 2005, pur salvando la legittimità costituzionale delle disposizioni contestate, ha tuttavia stabilito, con tipica manovra interpretativa-manipolativa, che il pagamento della sanzione da parte dell’obbligato in solido non preclude l’autonoma impugnazione del verbale da parte del trasgressore, fermo restando che, non potendo il Giudice di pace sindacare la comminazione della sanzione amministrativa pecuniaria (rispetto alla quale l’obbligato in solido ha già prestato acquiescenza con il pagamento) l’impugnazione avrà di fatto ad oggetto la sola sanzione accessoria della decurtazione.
La soluzione offerta dalla Consulta lascia invero aperti molti dubbi.
Innanzi tutto appare quanto meno difficile sostenere sul piano dell’ordinamento generale e della certezza dei rapporti giuridici un’operatività soggettivamente diversificata della definitività della contestazione, la quale diverrebbe appunto definitiva nei confronti dell’obbligato in solido, in virtù dell’avvenuto pagamento, ma non per il trasgressore, ancora legittimato a ricorrere entro i termini di legge nonostante tale pagamento.
Sotto altro profilo, si evidenzia poi che, se da una parte in tal modo viene restituito al trasgressore il diritto di difendersi dalle conseguenze pregiudizievoli del verbale di contestazione, resta in ogni caso da capire come il Giudice di pace possa decidere autonomamente sulla sola decurtazione dei punti senza necessariamente sindacare la legittimità del verbale e, quindi, giudicare su quello che sarebbe l’oggetto dell’impugnazione del verbale in caso di mancato pagamento della sanzione.
In altre parole, per pronunciarsi sull’eventuale illegittimità della decurtazione il Giudice dovrebbe previamente accertare l’illegittimità del verbale che ne costituisce presupposto giuridico; ma allora, a che titolo, in esito a tale giudizio conclusosi per ipotesi favorevolmente per il trasgressore (e quindi con giudizio di illegittimità del verbale di contestazione), l’amministrazione tratterrebbe la somma versata dall’obbligato in solido?
Sotto un profilo poi più teorico che pratico si ripropone l’annoso interrogativo circa la natura giuridica della decurtazione dei punti: pare difficile continuare a sostenere che si tratti di sanzione accessoria, perché se così fosse, in base ai generali e pacifici principi, non sarebbe autonomamente impugnabile.
È evidente che la disciplina, nonostante la sentenza della Corte Costituzionale, resta confusa e farraginosa.
In attesa di auspicabili riforme dell’istituto da parte del legislatore, vale tuttavia la pena di prendere atto che, in forza della sentenza citata, sarà possibile per il trasgressore impugnare il verbale anche in ipotesi di avvenuto pagamento della sanzione pecuniaria da parte del proprietario del veicolo, cercando in tal modo di evitare la decurtazione del punteggio.

avv. Elena Bisio

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Tutela della salute:
Campagna di informazione sui profili professionali sanitari e non sanitari nel campo della riabilitazione e lotta all’abusivismo

Nel settore della riabilitazione motoria si è assistito negli ultimi anni all’inserimento sul mercato di numerose nuove tipologie di operatori: alla figura tradizionale del fisioterapista, riconosciuta per legge professione sanitaria a tutti gli effetti, si sono affiancate altre figure di cui spesso non sono ben noti percorsi formativi e competenze: osteopati, massoterapisti, naturopati, massaggiatori shiatsu, chiropratici, ecc.
In base alla normativa vigente (in particolare L.42/1999 e L. 251/2000) non sono da considerarsi professioni sanitarie in senso proprio le varie figure che spesso operano sia nell’ambito della riabilitazione sia nell’ambito delle c.d. terapie non convenzionali, quali appunto l’osteopatia, la chiropratica, lo schiatzu, il micromassaggio estremo-orientale, l’auricoloterapia, lw discipline della medicina orientale, e così via.
A livello di conoscenza comune, tuttavia, questi aspetti non sono noti, così come appare diffusa e generalizzata una sostanziale ignoranza sulla natura e sulla valenza terapeutica delle discipline di cui sopra.
Una adeguata conoscenza delle caratteristiche e delle competenze di tali diversi operatori sarebbe invece auspicabile per evitare il rischio di affidarsi a soggetti sbagliati per la soluzione di problemi di salute, ricevendone magari più danni che benefici.
Con specifico riferimento al campo della riabilitazione, ad esempio, vi è da notare come questo s presti, anche per la sua contiguità con altri settori non prettamente “sanitari”, come la cura del corpo e l’attività sportiva, molto più facilmente di quanto avvenga per altre discipline sanitarie, al pericolo dell’abusivismo: soggetti non qualificati ovvero privi di una formazione adeguata che mettono letteralmente le mani addosso alle persone senza possedere le necessarie conoscenze scientifiche ovvero operando in maniera del tutto scoordinata e svincolata da uno scrupoloso e serio controllo medico preventivo e successivo (cosa che di norma non avviene qualora ci si affidi al fisioterapista).
Le associazioni di categoria dei fisioterapisti, dopo anni di rivendicazioni per la tutela della loro professionalità e di lotta contro l’abusivismo, hanno recentemente ottenuto l’istituzione di un proprio ordine professionale.
Ormai in prossimità dello scadere della scorsa legislatura, infatti, è stata approvata la legge 1/2/2006, n. 43 recante “Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”, il cui art. 1 chiarisce che “sono professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione quelle previste ai sensi della legge 10/8/2000, n. 251 e del DM 29/3/2001 del Ministero della sanità, i cui operatori svolgono, in forza di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”.
La legge stabilisce altresì che l'esercizio delle professioni sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio della professione. Tale titolo universitario è rilasciato a seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale, inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa tra le stesse e le università.
L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio della professione.
La legge, accogliendo le istanze della categoria, ha inoltre reso obbligatoria l’iscrizione all'albo professionale anche per i pubblici dipendenti, subordinata al conseguimento del titolo universitario abilitante.
L’istituzione dell’albo professionale e la conseguente creazione del relativo ordine professionale (allo stato ancora da attuare), dovrebbe garantire un maggior controllo sull’accesso all’esercizio della professione sanitaria del fisioterapista, a protezione della categoria ma anche e soprattutto a garanzia dei cittadini utenti: l’abusivismo infatti rappresenta un concreto pericolo di concorrenza sleale (specie per chi opera al di fuori di strutture sanitarie pubbliche o private) ed un depauperamento del profilo professionale del fisioterapista (spesso confuso con altre figure del tutto estranee alla professione sanitaria) nonché un rischio per la salute nella misura in cui, per ignoranza, mancanza di informazione e buona fede, il cittadino si affida ad operatori privi delle necessarie conoscenze e competenze o, più semplicemente, inadatti a risolvere il suo specifico problema.
Come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, l’ordinamento e l’organizzazione degli ordini, lungi dal configurarsi come un’anacronistica eredità dello Stato fascista, “risponde all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscriversi” (Corte Cost., n. 405/2005).
Del tutto contraddittoriamente con la ratio che ha ispirato la legge sopra richiamata, il Governo ha quasi contestualmente emanato un’altra disposizione, contenuta nel DL 250/2005 convertito in legge con la L. n. 27 del 3/2/2006, con la quale ha stabilito che “Il diploma di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale, presso le università”.
L’equipollenza tra i diplomati ISEF ed i fisioterapisti non è certo piaciuta a questi ultimi, che lamentano l’assurdità di una norma che pone sullo stesso piano e finisce per conferire le medesime prerogative - ed aprire l’accesso alle medesime posizioni lavorative anche all’interno delle strutture sanitarie - a soggetti che non hanno una formazione paragonabile a quella dei fisioterapisti, essendo digiuni soprattutto di nozioni medico-sanitarie fondamentali.
Contro l’equipollenza è quindi in atto una campagna volta ad ottenerne l’abrogazione*.
Non è intenzione né compito nostro affrontare nel merito la questione, né tanto meno screditare alcuna delle categorie e dei soggetti che, a vario titolo, esercitano discipline al confine con la riabilitazione ovvero di supporto all’attività sportiva ed a tutto ciò che ruota attorno al c.d. fitness, alla cura del corpo, al benessere fisico.
Pare tuttavia utile far emergere l’estrema confusione che ancora regna nel settore: al momento attuale, infatti, al di là delle recenti novità normative, di fatto operano sul mercato ed in numero sempre più crescente categorie di operatori diverse, delle quali spesso poco o per nulla si conoscono storia, competenze, preparazione e specifiche professionali.
Riteniamo pertanto che, essendo in gioco la salute dei cittadini, questi ultimi abbiano il diritto ed il dovere di informarsi ed essere informati in modo completo e trasparente sulla natura e sulle caratteristiche dei diversi profili professionali, sanitari e non sanitari, che operano nel campo della riabilitazione, della cura del fisico, del recupero funzionale.
Attraverso questo breve articolo, cui affidiamo il semplice compito di sollevare il problema e stimolare successivi approfondimenti, chiediamo agli stessi operatori ed a quanti possano fornirci chiarimenti ed utili elementi di conoscenza il loro apporto, per consentirci di attuare una riteniamo utile e doverosa campagna di informazione a tutela dei cittadini ed a salvaguardia del bene primario della salute.
Vi chiediamo pertanto di inviarci i Vostri contributi tramite il nostro indirizzo di posta elettronica: gicforum@tiscalinet.it.

Avv. Elena Bisio


* Le informazioni contenute nel presente articolo sono state in parte attinte dal sito ufficiale dell’AIFI (Associazione Italiana Fisioterapisti), al quale si rimanda per una disamina dettagliata e completa dell’iter legislativo che ha portato all’approvazione della l. 43/2006 nonché delle motivazioni di lotta della categoria contro l’equipollenza (www.aifi.net).

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La giustizia si misura anche sulle spese

Chiunque abbia avuto direttamente o indirettamente a che fare con la c.d. “macchina della giustizia” ha potuto forse constatare sulla propria pelle come talvolta l’ottenimento di una vittoria all’esito di un giudizio non basti a procurare un effettivo vantaggio.
Sono diversi infatti i fattori che rendono una decisione favorevole realmente satisfattiva degli interessi tutelati in giudizio.
Uno di questi è, come noto, la celerità del giudizio: una durata eccessiva dei processi rischia infatti di frustrare se non annullare i benefici della sentenza, ogni qualvolta la decisione giunge quando ormai non vi è più interesse alla risoluzione della controversia, sia per il tempo trascorso, sia per i costi sostenuti ed incrementati proprio dalle lungaggini procedurali.
Un ulteriore aspetto, di non minore importanza, è costituito dalle spese processuali.
Gli oneri economici per chi intraprende un’azione giudiziale non sono infatti di poco conto: vi sono i costi fissi costituiti dai cosiddetti “bolli” (oggi sostituiti dal contributo unificato, recentemente introdotto anche per le cause di infimo valore, un tempo esenti), eventuali spese di cancelleria (richiesta di documentazione, copie, ecc.), oltre naturalmente agli onorari del difensore (solo in pochi casi, e per controversie di esiguo valore, è consentito stare in giudizio senza l’assistenza dell’avvocato), e ad eventuali ulteriori spese di procedimento non preventivabili e spesso cospicue (si pensi ad esempio alle consulenze tecniche).
Tutte tali spese sono di regola anticipate da ciascuna delle parti in giudizio (salvo il contributo unificato, che è a carico di chi intraprende l’azione).
La legge prevede poi che il Giudice, con la sentenza che chiude il processo, condanni la parte soccombente al rimborso delle spese a favore della parte vittoriosa, liquidandone l’ammontare con gli onorari di difesa (art. 91 cpc).
Se vi è soccombenza reciproca, il Giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti.
Le regole sopra enunciate, contenute nel codice di procedura civile, valgono in generale per tutti i tipi di processo, pur con qualche attenuazione o deroga.
Così, ad esempio, nei giudizi contro le pubbliche amministrazioni avanti ai Tribunali Regionali Amministrativi ed al Consiglio di Stato, pur valendo la regola generale della soccombenza sopra enunciata, nella prassi per lo più accade che i Giudici compensino le spese tanto in caso di vittoria (il che potrebbe sembrare iniquo) quanto in caso di soccombenza del privato contro la PA (il che invece è consuetudine ispirata all’intento di favorire in un certo qual modo il cittadino, già per così dire “penalizzato” dall’avere come avversario la Pubblica Amministrazione).
In caso di compensazione, dunque, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
Tale prassi porta talvolta a situazioni a dire il vero aberranti.
Non di rado infatti nel giudizio amministrativo (che ha principalmente ad oggetto l’impugnazione di provvedimenti amministrativi che si assumono illegittimi) vengono compensate le spese anche nel caso in cui il giudizio venga meno per cessata materia del contendere, il che tipicamente accade qualora la PA, al fine di evitare una sentenza sfavorevole ed eliminare il contenzioso, annulli in via di autotutela il provvedimento impugnato.
In tal caso è pur vero che il ricorrente ha ottenuto il risultato voluto, anche se non tramite una sentenza ma per un “ravvedimento” della stessa Amministrazione; e tuttavia, appare sostanzialmente iniquo che egli debba sobbarcarsi le spese di un ricorso senza possibilità di recupero almeno parziale delle stesse, a fronte di una soccombenza, ancorché virtuale, della PA (la quale se annulla un proprio atto è perché evidentemente è nel torto….!).
In altre parole, il “ravvedimento” della PA, in tali casi, costa ben caro al cittadino, che per provocarlo ha dovuto in ogni caso intentare una causa.
Analogo meccanismo opera, o meglio operava, nel processo tributario.
Qui addirittura la legge espressamente prevedeva, al comma 3° dell’art. 45 d.lgs. 546/1992, che le spese del giudizio estinto in caso di cessazione della materia del contendere “restano a carico di chi le ha anticipate”.
La norma, così formulata, dava adito a sostanziali ingiustizie, come nei casi di cui si è detto sopra.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 274 del 2005 ha pertanto dichiarato incostituzionale l’art. 46 comma 3 del D.lgs. 546/92 nella parte in cui, nell’ipotesi di cessazione della materia del contendere, preclude al Giudice di condannare l’Amministrazione virtualmente soccombente al pagamento delle spese.
Come ha rilevato il Giudice delle leggi, infatti, la norma, così formulata, avvantaggiava in maniera ingiustificata la parte che determina con un proprio comportamento volontario (il ritiro dell'atto, nel caso dell'amministrazione, o l'acquiescenza alla pretesa tributaria, nel caso del contribuente) la cessazione della materia del contendere, creando, di fatto, un ingiustificato privilegio di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni, e, corrispondentemente, un del pari ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi, nella nuova disciplina del processo tributario, dell'assistenza tecnica di un difensore e, quindi, costretta a ricorrere alla mediazione (onerosa) di un professionista abilitato alla difesa in giudizio.
Le Commissioni Tributarie, facendo tesoro dei principi enucleati nella sentenza della Corte Costituzionale, si sono già a quanto consta adeguate, con un ricorso più moderato e ponderato alla compensazione delle spese processuali.
Citiamo un caso, deciso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Torino in una delle prime sentenze successive alla pronuncia della Consulta, che per la sua esemplarità merita di essere raccontato.
L’Agenzia del Territorio, nell’ambito della revisione delle rendite catastali degli immobili, notifica un atto di accertamento con un nuovo classamento dell’immobile al signor X, il quale però non è più proprietario del suddetto immobile da circa trent’anni.
Il signor X si premura di avvisare subito l’Agenzia dell’errore commesso, allegando copia della voltura catastale avvenuta nel 1972, dalla quale risulta l’avvenuto passaggio di proprietà e chiede all’Agenzia di annullare l’atto di accertamento in quanto notificato alla persona sbagliata.
L’Agenzia non risponde al signor X e non annulla l’atto, neppure a seguito di una seconda diffida.
A questo punto il signor X, approssimandosi i termini previsti a pena di decadenza per l’impugnazione dell’atto in sede giurisdizionale, si vede costretto suo malgrado, per tutelarsi, a proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.
Successivamente alla proposizione del ricorso, l’Agenzia comunica al signor X di aver revocato l’atto impugnato; pur tuttavia, l’Agenzia si costituisce in giudizio, confermando l’annullamento dell’atto impugnato e chiedendo la pronuncia di cessata materia e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
A questo punto il signor X, in ragione della riconosciuta illegittimità dell'atto impugnato (che infatti è stato annullato in via di autotutela), nonché del comportamento dilatorio dell'Amministrazione, che gli ha causato spese e disagi ingiusti ed ingiustificati, richiamandosi alla pronuncia della Corte Costituzionale, insiste invece a sua volta per la condanna dell’Agenzia alle spese di giudizio.
La Commissione Tributaria, con motivazione non scevra da una punta di ironia nei confronti dell’Amministrazione così statuisce: “la Commissione da atto che entrambe le parti, pacificamente, danno atto dell’avvenuto annullamento di un accertamento operato con soli trent’anni di ritardo, sicchè è cessata la materia del contendere e quindi il presente giudizio è estinto fra il ricorrente e l’Agenzia del Territorio. Tuttavia, a seguito della illegittimità costituzionale dell’art. 46. Co. 3, d.lgs. 1992, n. 546, dichiarata dalle sentenza della Corte Costituzionale citata, la Commissione deve considerare il comportamento che, secondo il principio di causalità, ha generato le spese di lite, ex art. 91 cpc. Dopo quanto si è detto appare evidente come l’Agenzia del Territorio abbia reso necessario il presente giudizio a causa dell’inerzia e della contraddittorietà del suo comportamento… PQM dichiara estinto il presente giudizio per cessazione della materia del contendere….e condanna la resistente Agenzia a rifondere le spese di lite”.
È auspicabile che la valutazione della soccombenza virtuale in casi come quello raccontato divenga una prassi sempre più costante, quanto meno nei giudizi avverso la pubblica amministrazione, a maggior tutela del cittadino e ad incentivo di un più corretto operare da parte della stessa PA.

Avv. Elena Bisio

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Patente a punti: facciamo un po' di chiarezza

Abbiamo già affrontato in questa rubrica la questione della cosiddetta "patente a punti", istituto di recente introduzione nel nostro ordinamento, che nella sua breve vita ha già dato adito a numerosi dubbi interpretativi e problemi di applicazione.
Vediamo ora di fare un po' di chiarezza dopo l'intervento della Corte Costituzionale e la recente pubblicazione del D.L. n. 184/2005.

1) Decurtazione punti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 27/2005.

I principali problemi in sede di prima applicazione dell'istituto della patente a punti si sono posti con riguardo all'ipotesi di accertamento di infrazione comportante la decurtazione del punteggio senza individuazione del conducente (si pensi al caso di rilevamento di ingrazione mediante telecamera, autovelox, ecc.).
Per questi casi, l'originario testo dell'art. 126 bis del Codice della Strada prevedeva una diversa disciplina a seconda che il proprietario del veicolo, responsabile in solido per la sanzione pecuniaria, fosse una persona fisica ovvero una persona giuridica (società di persone o di capitali).
Mentre infatti nel primo caso (persona fisica) la decurtazione veniva effettuata sulla patente del proprietario del veicolo che non si fosse premurato di comunicare i dati del conducente (qualora si fosse trattato di altra persona), nel secondo caso (persona giuridica) la decurtazione non scattava, ed a carico della società, in persona del legale rappresentante, rimaneva la sola sanzione pecuniaria per omessa comunicazione dei dati identificativi del conducente, oltre a quella prevista per l'infrazione.
L'evidente disparità di trattamento tra persone fisiche e persone giuridiche nonché l'irragionevolezza della norma nella parte in cui comminava automaticamente una sanzione accessoria incidente sulla facoltà di guida a carico di un soggetto diverso dall'autore materiale della violazione al Codice della Strada hanno indotto numerosi Giudici di Pace a sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'art. 126 bis.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2005, ha dichiarato incostituzionale tale norma proprio nella parte in cui stabiliva che, nel caso di mancata identificazione del contravventore, la decurtazione dei punti della patente dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo, salvo che lo stesso non comunicasse, nel termine di trenta giorni dalla richiesta all’organo di polizia procedente, i dati personali del conducente al momento della commessa violazione.
Per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale, quindi, la decurtazione dei punti della patente di guida non può più applicarsi ipso iure al proprietario del veicolo nei casi in cui non sia stato individuato il conducente.
La Corte Costituzionale, tuttavia, ha ribadito chiaramente che a carico del proprietario permane l’obbligo di comunicare i dati del conducente e della patente, su richiesta dell’organo accertatore, pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 180, comma 8, CdS, oltre alla sanzione pecuniaria per cui si procede (art. 126 bis, comma 2).

2) Sanatoria delle decurtazioni effettuate in base al testo previgente dell'art. 126 bis.

In seguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale, molti cittadini che avevano subito la decurtazione di punteggio in applicazione della parte dell'art. 126 bis dichiarata incostituzionale, hanno agito giudizialmente per ottenere il ripristino dei punti illegittimamente sottratti.
Per tamponare e prevenire la prevedibile valanga di ricorsi, il Governo ha varato il decreto legge 21/9/2005, n. 184, con il quale, oltre a riscrivere il testo dell'art. 126 bis alla luce della pronuncia della Consulta, si è previsto che "il punteggio decurtato dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art. 126 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione, è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al titolare della patente medesima" (art. 1).

3) Comunicazione dei dati del conducente e sanzione pecuniaria.

L’art. 126 bis, comma 2, prevede l’applicazione della sanzione di cui all’art. 180, comma 8, CdS (sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55) qualora il proprietario ometta di fornire nel termine indicato i dati del conducente.
Nonostante alcuni commentatori abbiano avanzato l’ipotesi, basata su una lettura strettamente letterale della norma, che solo la totale omissione nel fornire i dati sia sanzionabile, la circolare del Ministero dell’Interno del 4/2/2005 ha chiarito che la sanzione di cui al comma 8 dell’art. 180 (sanzione pecuniaria da Euro 343,35 ad Euro 1.376,55) si applica a carico della persona fisica responsabile in solido anche nel caso in cui fornisca all’organo di polizia indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all’identità della persona che si trovava alla guida.
È pertanto sanzionabile anche la risposta priva dei dati utili e necessari per l’identificazione del conducente.
Per completezza, va rilevato che, poiché l’art. 180, comma 8 recita: “chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito di presentarsi entro il termine stabilito…. per fornire informazioni o esibire documenti…. è soggetto alla sanzione amministrativa”, si potrebbe ritenere che, a rigore, la sanzione ivi prevista dovrebbe scattare solo quando l’omissione o l’incompleta risposta non sia supportata da un giustificato motivo.
Vi è tuttavia da chiedersi, in concreto, se l’esimente del “motivo giustificato” sussista anche in caso di semplice ignoranza incolpevole o di dimenticanza dei fatti (ad esempio, dovuta al tempo intercorso fra l’accertamento e la notifica ovvero alla circostanza che il veicolo sia utilizzato da più persone, sicché risulti obiettivamente difficile fornire le generalità della persona che si trovava alla guida il giorno della rilevata infrazione).
La valutazione di una comunicazione che adduca siffatte giustificazioni é in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell’organo accertatore.
Appare quindi difficile, anche se in astratto non impossibile, sotto questo profilo, per il proprietario che presenti una comunicazione inidonea a fornire dati utili per l’individuazione del conducente, sottrarsi alla sanzione di cui all’art. 180, comma 8.

4) Comunicazione della variazione di punteggio e recupero punti.

La decurtazione dei punti della patente avviene a seguito della comunicazione della violazione da parte dell’organo accertatore all’Anagrafe nazionale degli abilitati alla guida; l'Anagrafe nazionale a sua volta da comunicazione agli interessati di ogni variazione del punteggio (art. 126 bis, comma 3).
Da quando l'interessato riceve tale comunicazione, può iscriversi ai corsi di recupero, la frequenza ai quali consente di riacquistare sei punti (art. 6 DM 29/7/2003).
La legge non prevede un termine entro il quale tale comunicazione, necessaria per potersi iscrivere ai corsi, debba pervenire all'interessato.
Va da sé, tuttavia, che più essa è tempestiva meglio è per l'interessato, il quale può subito "rimettersi in regola", onde evitare, in caso di successive infrazioni, di perdere ulteriori punti sino a rimanere totalmente privo di punteggio ed incorrere nella revisione della patente.
Potrebbe infatti accadere che, per una serie di "piccole" infrazioni, comportanti ciascuna la perdita di pochi punti, l'interessato, che sino a quando non riceve la comunicazione della decurtazione non può proficuamente frequentare alcun corso di recupero, non sia messo in condizioni di poter ripristinare il punteggio della patente e, per effetto della sommatoria di tutte le decurtazioni subite, si veda sottoposto alla revisione.
A tale proposito si segnala una recente pronuncia del TAR Piemonte, che, in un caso in cui è stata disposta la revisione della patente di guida proprio in seguito alla perdita totale di punteggio dovuta a decurtazioni conseguenti ad infrazioni rilevate in tempi diversi e non tempestivamente comunicate, ha sospeso il provvedimento di revisione proprio sulla base del rilievo che "la tardiva comunicazione della decurtazione di punteggio ha sottratto all'interessato la possibilità di ricostruire eventualmente detto punteggio mediante partecipazione agli appositi corsi" sottoponendo il destinatario dell'atto "all'alea di sostenere un nuovo esame di idoneità che, nel caso di esito negativo, lo priverebbe del titolo abilitativo alla guida per un tempo prolungato" (ord. n. 509/2005).
Una corretta applicazione della norma, quindi, richiederebbe una comunicazione tempestiva della decurtazione subita e l'abbandono della prassi amministrativa di comunicazione contestuale di più decurtazioni riferite ad infrazioni commesse in tempi diversi.


Avv. Elena Bisio

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Tutela dei marchi e di altri segni distintivi e giurisprudenza dell’Unione Europea

Una recentissima sentenza del 13 luglio 2004, la n. 115/02, del Tribunale di Primo Grado delle Comunità Europee, consente di ricostruire, con notevole precisione, i percorsi interpretativi più aggiornati della giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei marchi e degli altri segni distintivi dell’impresa, offrendo precisi canoni applicabili, in via generale, nell’ambito del delicato settore, oggetto, come si sa, negli anni scorsi, di sensibili oscillazioni che determinavano non poche difficoltà applicative da parte degli Uffici comunitari e delle imprese interessate.
Intervenendo specificamente su un caso di prodotti nel settore dell’abbigliamento, per il quale l’UAMI, Ufficio per l’Armonizzazione del Mercato Interno, competente in materia di registrazione di marchi, in base al Regolamento del Consiglio n. 40/94, aveva respinto la registrazione del marchio determinando così il ricorso dell’impresa interessata, il Tribunale europeo ha tuttavia sancito, con la sentenza n. 115/02, alcuni utilissimi principi assoluti, applicabili, come tali, alla tutela del marchio in generale, segnando un significativo progresso in una materia che appunto necessitava di obiettive chiarificazioni definitive.
Cerchiamo di riassumere le principali considerazioni svolte dal Tribunale europeo, partendo dal concetto di “capacità distintiva” del marchio d’impresa. Anzitutto, viene ribadita la forte capacità derivante dall’identificazione grafica del marchio, e, in caso di conflitto, la comparazione visuale dei segni che va operata tenendo conto del rischio di confusione tra segni simili o analoghi, con riferimento al rischio di confusione specifica, cioè a quello legato alla popolazione del territorio in cui il marchio è tutelato.
Il rischio di confusione in merito all’origine commerciale dei prodotti o dei servizi, dice esplicitamente la sentenza, consolidando un principio già presente in altre pronunce giurisprudenziali del 2003, “deve essere valutato complessivamente secondo la percezione che il pubblico destinatario ha dei segni e dei prodotti e dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti del caso di specie e, in particolare, una certa interdipendenza tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati”. Inoltre, “la valutazione globale del rischio di confusione deve basarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti”.
Pesino il marchio costituito, in linea essenziale, da una singola lettera dell’alfabeto, n questa chiave, è ritenuto confondibile se elementi marginali e circostanti hanno carattere secondario e non costituiscono elementi che resteranno nella memoria del pubblico destinatario come effettive discriminanti.
Inoltre, per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza costante dell’Unione Europea, per valutare la somiglianza dei prodotti in questione occorre tener conto di tutti i fattori pertinenti, e, in particolare, della natura, della destinazione, del loro impiego e della loro concorrenzialità e complementarietà (vedi anche Sentenza T.E. n. 85/02 del 4 novembre 2003, Diaz/UAMI/Castello),.
I rapporti sufficientemente esistenti tra le finalità di prodotti simili, individuabile in particolare nel fatto che appartengano alla stessa classe (si ricordi che in quest’ambito opera la nota Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi stabilita dal c.d. “Accordo di Nizza” del 15 giugno 1957), e sulla concreta eventualità che possano essere commercializzati dagli stessi operatori permettono di concludere che essi possano essere associati nella mente del pubblico destinatario, e determinare quindi, ai fini della tutela, il rischio concreto di confusione.
Se la presentazione finale del prodotto, in questa chiave interpretativa, si presenta, con accostamenti suggestionanti, molto simile, la tutela del marchio anteriore è del tutto riconoscibile e condivisibile, introducendosi una netta e decisiva priorità del valore dell’apprezzamento generale nel pubblico, che non può e non deve, in sostanza, essere fuorviato, con elementi confusivi o maliziosamente simili, rispetto all’origine ed alla natura del prodotto o del servizio offerto.
Si tratta, a nostro parere, degli elementi logici ed interpretativi di una significativa tappa nel processo di recepimento giurisprudenziale della riforma complessiva dei marchi operata nell’ambito comunitario nel 1996, (recepita dall’Italia con il noto d.l. 480/96) che aveva, appunto, posto al centro dei propri intendimenti (nel fissare, per esempio le innovative modificazioni del regime della vendita e cessione e del merchandising), la tutela finale diretta del consumatore, in armonia con il globale quadro di tutela operata dall’Unione con specifiche direttive e regolamenti sin dal 1993.
Resta da esaminare come la giurisprudenza italiana, sempre doverosamente attenta agli sviluppi comunitari, saprà, nell’ambito concreto dei percorsi di tutela interna dei marchi, recepire (ma la prognosi è sicuramente ottimistica, anche in relazione ai consolidati indirizzi, per esempio, in materia di inibitoria e di tutela d’urgenza ex art. 700 c.p.c. in materia di marchi) i principi suggeriti dal Tribunale delle Comunità Europee offrendo alle imprese mezzi di protezione e di difesa dei propri segni distintivi sempre più rigidi ed incisivi.

Massimo Giusio

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A cura dell'organizzazione di tutela civica
G.I.C. FORUM - Collegamento Gruppi di Informazione Civica,
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