G.I.C.
Forum

Collegamento Gruppi
di Informazione Civica
Organizzazione
promozionale per la tutela del cittadino, relazioni con associazioni
di consumatori, Enti, Forze di Polizia, diffusione di notizie ed iniziative
in tema di volontariato e tutela civica.
Presidente: Dott. Roberto Dosio, V. G. Bruno 63 B - 10134 Torino 330/213542
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Vice Presidente: Dott.ssa Elena Bisio, V. Avogadro 26 - 10121 Torino
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Ipoteche
Equitalia
Giurisprudenza Tributaria e Corte di Cassazione
definiscono i giusti limiti dell’applicazione della misura
Già
nel corso del 2009 si sono registrate significative prese di posizione
da parte dei Giudici Tributari (Commissioni Tributarie provinciali
e regionali) riguardo alla prassi adottata da Equitalia Spa (società
partecipata da INPS e Agenzia delle Entrate che si occupa della riscossione
coattiva delle entrate tributarie e dei crediti degli enti pubblici
statali e locali) di iscrivere ipoteca immobiliare, quale mezzo di
conservazione della garanzia patrimoniale, sui beni dei contribuenti,
a garanzia di debiti (portati da cartelle di pagamento non tempestivamente
pagate) anche di valore modesto.
La questione non è di poco conto: sono stati numerosissimi
i casi di contribuenti che, a fronte di debiti anche di poche centinaia
di euro, si sono visti ipotecare la casa, fatto non solo fastidioso
ma anche potenzialmente problematico, posto che, in presenza di ipoteca,
ad esempio, gli istituti di credito non concedono finanziamenti o
mutui: circostanza paralizzante, specie per quei contribuenti artigiani,
commercianti o piccoli imprenditori che spesso necessitano di accedere
a finanziamenti per lo svolgimento della loro attività, specie
in periodo di crisi come quello attuale.
Non solo: la legge (art. 77 DPR 602/1973) espressamente prevede che
le ipoteche iscritte per debiti inferiori a 8.000 euro non possono
comunque essere eseguite. Ciò significa che l’iscrizione
ipotecaria fatta per debiti inferiori a tale soglia ha solo valore
per così dire deterrente o, se si passa l’espressione,
intimidatorio, non potendosi tradurre in una esecuzione forzata (per
cui l’immobile ipotecato non potrà essere messo all’asta),
ma significa anche che il debito del contribuente viene gratuitamente
maggiorato, posto che sia l’iscrizione ipotecaria sia la sua
cancellazione al momento del pagamento del debito hanno un costo che
si aggiunge al debito stesso gravando sul debitore.
Ecco perché un debito inizialmente anche basso può aumentare
fino diventare due volte tanto o anche di più rispetto all’importo
iniziale: sanzioni (30%), interessi moratori, compensi per la società
di riscossione, spese di notifica e, in più, costi di iscrizione
e cancellazione di ipoteca fanno lievitare vertiginosamente e velocemente
l’importo inizialmente dovuto.
A porre un freno alla cattiva prassi di Equitalia, consistente nell’iscrivere
ipoteca immobiliare indiscriminatamente ed indipendentemente dall’ammontare
del debito, è stata per prima la più “illuminata”
giurisprudenza tributaria, la quale ha stabilito che un eccesso nell’attuazione
della garanzia da parte del concessionario della riscossione legittima
la richiesta di cancellazione di un’iscrizione ipotecaria effettuata
su beni immobili laddove il debito trovi già ampia garanzia
in altri provvedimenti meno gravosi (quali, ad esempio, il fermo amministrativo),
in quanto “la tutela del diritto dell’Amministrazione
non può giungere a ledere l’integrità patrimoniale
del contribuente” (Commissione Trib. Prov. Di Massa Carrara,
30/7/2009, n. 250).
Più recentemente le Sezioni Unite della Corte di Cassazione,
con sentenza 22/2/2010, n. 4077, sono andate oltre, stabilendo che
l’iscrizione ipotecaria, quale atto preordinato e strumentale
all’espropriazione immobiliare, soggiace al limite di cui all’art.
77 del DPR 602/1973 e ss., e non può, di conseguenza, essere
effettuata se il debito del contribuente non supera almeno gli 8.000
euro.
Anche alla luce dell’orientamento espresso dalla Cassazione,
quindi, devono ritenersi illegittime le iscrizioni ipotecarie effettuate
da Equitalia (o altri agenti della riscossione) per debiti inferiori
alla soglia di legge (€ 8.000).
I contribuenti che siano colpiti illegittimamente da tale misura potranno
adire il Giudice competente (Giudice tributario per ipoteche iscritte
su debiti da natura erariale, cioè tasse e tributi, Giudice
ordinario per ipoteche iscritte su debiti di altra natura, compresi
contributi INPS) per ottenere la cancellazione della misura e la condanna
alle spese del concessionario della riscossione.
Avv.
Elena Bisio
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Pensioni
civili e militari
Irripetibilità di prestazioni non dovute
Segnaliamo
una questione di particolare interesse per i dipendenti pubblici a
riposo ed i militari in congedo, per i quali è frequente attendere
anche anni la liquidazione del trattamento pensionistico definitivo,
e che pertanto, dal collocamento a riposo/congedo, percepiscono somme
erogate dagli enti previdenziali a titolo di “trattamento provvisorio”.
Quid iuris quando l’Amministrazione, nel determinare finalmente,
ad anni di distanza, il trattamento definitivo, si avvede di errori
di liquidazione o semplicemente riliquida il trattamento in misura
inferiore a quello provvisorio e pretende dall’interessato la
restituzione delle somme versate in eccedenza? La disamina dei casi
concreti insegna che spesso, dato il trascorrere del tempo, le somme
talvolta pretese in restituzione raggiungono anche livelli considerevoli.
La questione è stata affrontata anche recentemente dalla giurisprudenza
contabile, con esiti tuttora non univoci, nonostante l’intervento
delle Sezioni Riunite della corte de Conti.
Ma andiamo con ordine.
Come accennato, si verificano frequentemente
casi in cui l’Amministrazione, per lentezze interne non imputabili
al cittadino-titolare di diritto alla pensione, fra liquidazione provvisoria
del trattamento di quiescenza e determinazione del trattamento definitivo
trascorrono anche molti anni, durante i quali il trattamento pensionistico
viene erogato sulla base della liquidazione provvisoria. Accade pertanto
altresì che, qualora in sede di determinazione definiva del
trattamento l’Amministrazione modifichi per qualsiasi motivo
l’entità della prestazione, scattano i meccanismi di
recupero delle somme per anni percepite in buona decede dall’interessato
ma che l’Amministrazione ritiene non dovute e, quindi da restituire.
La questione non è di poco conto, anche perché, avvalendosi
dei poteri conferiti dalla legge, l’Amministrazione o, meglio,
l’ente previdenziale erogatore della prestazione (per gli ex
dipendenti pubblici e per i militari in congedo: l’INPDAP) può
provvedere direttamente al recupero coattivo dell’indebito operando
trattenute sulle mensilità della pensione.
Gli interessati devono sapere che avverso i provvedimenti con cui
l’INPDAP procedere al recupero dell’indebito (solitamente
preceduti da notifica di una lettera recante diffida alla restituzione
di somme, talvolta anche ingenti, di denaro) si può proporre
ricorso avanti alla Corte dei Conti. Il ricorso non è soggetto
a termini decadenziali (vale il termine di prescrizione quinquennale)
e può essere accompagnato da domanda cautelare di immediata
sospensione delle ritenute, allegando fondati e provati motivi di
pericolo grave ed irreparabile.
Quanto al merito, segnaliamo che la Corte dei Conti, pronunciandosi
a Sezioni Riunite, ha avuto modo di stabilire che “In assenza
di dolo dell’interessato, il disposto contenuto nell’art.
162 del d.P.R. n°1092 del 1973, concernente il recupero dell’indebito
formatosi sul trattamento pensionistico provvisorio, deve interpretarsi
nell’ambito della disciplina sopravvenuta contenuta nella legge
n° 241 del 1990, per cui, a decorrere dall’entrata in vigore
di detta legge n° 241 del 1990, decorso il termine posto per l’emanazione
del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può
più effettuarsi il recupero dell’indebito, per il consolidarsi
della situazione esistente, fondato sull’affidamento riposto
nell’Amministrazione” (sent. 7/2007).
Sulla scorta di tali principi, il Supremo Organo della giustizia contabile
ha stabilito l’irripetibilità dell’indebito maturato
sul trattamento pensionistico quando ricorrano i seguenti presupposti:
- oggettivo e non doloso affidamento dell’interessato ingenerato
dal tempo trascorso
- il protrarsi del regime provvisorio di pensione oltre i termini
di conclusione del procedimento di cui all’art. 2 legge 241/1990
(stabilito in via generale in 90 giorni)
- assenza di comportamenti scorretti dell’interessato.
Tale impostazione, non condivisa invero da tutte le Corti regionali,
è stata tuttavia fatta propria dalla Corte dei Conti Piemontese,
la quale ha avuto modo di chiarire come la irripetibilità delle
somme corrisposte in costanza di trattamento provvisorio valga solo
sino alla data di emissione e notifica del trattamento definitivo
(v. Corte dei Conti, Sez. Reg. Piemonte, sent. 3/2/2010, n. 17).
Chiaro è che se la determinazione della pensione definitiva
che riliquida il trattamento pensionistico in misura inferiore a quello
provvisorio è illegittima, essa andrà a sua volta contestata
avanti alla Corte dei Conti, con richiesta di accertamento del diritto
a percepire la pensione nella misura maggiore precedentemente liquidata.
La sussistenza di questo ulteriore ed eventuale aspetto va ovviamente
valutata caso per caso.
Avv.
Elena Bisio
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Occhio
alla bolletta!
Servizio Idrico Integrato e Tariffa di Depurazione:
non e’ dovuta se il servizio non esiste

Lo
ha stabilito la Corte Costituzionale con sentenza n. 335 del 10/10/2008,
la quale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell’art.
155 comma 1 del Testo Unico Ambiente (d.lgs. 3/4/2006, n. 152), ha
stabilito che, giacchè la tariffa di depurazione “trova
fonte non in un atto autoritativo direttamente incidente sul patrimonio
dell’utente, bensì nel contratto di utenza”, essa
si giustifica solo se l’utente ne riceve in cambio la corrispondente
prestazione.
Cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta.
Chiariamo innanzi tutto che per “servizio idrico integrato”
si intende l’unificazione di tutti i servizi idrici: somministrazione
acque, raccolta acque reflue, depurazione acque reflue.
Il Testo Unico Ambiente prevede che i servizi idrici siano organizzati
sulla base di ambiti territoriali ottimali (ATO)
definiti dalle Regioni (art. 147, comma 1), i quali
vengono tracciati tenendo conto del criterio geografico ed idrografico
(unità del bacino idrografico) ed in modo da assicurare l’unitarietà
della gestione dei servizi.
L’unitarietà della gestione deve essere realizzata attraverso
le Autorità d’Ambito; pertanto, ogni ambito territoriale
ottimale (ATO) avrà una Autorità d’Ambito.
Nel
territorio piemontese sono stati individuati 6 Ambiti territoriali::
ATO 1=Verbano Cusio Ossola Novarese; ATO 2=Biellese Vercellese Casalese;
ATO 3=Torinese; ATO 4=Cuneese; ATO 5=Astigiano-Monferrato; ATO 6=Alessandrino.
Ma
che cos’è l’Autorità d’ambito? È
una struttura dotata di personalità giuridica costituita in
ciascun ATO, cui partecipano obbligatoriamente gli
enti locali compresi nell’ATO stesso.
All’Autorità d’ambito la legge conferisce l’esercizio
delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione
delle risorse idriche.
Quest’ultima può essere attuata nelle forme di cui all’art.
113 Testo Unico Enti Locali, vale a dire mediante assegnazione
del servizio a società a capitale privato, scelte con apposita
gara, oppure a società a capitale misto pubblico-privato in
cui il socio privato sia stato scelto mediante gara, o ancora a società
a capitale interamente pubblico soggette al controllo dell’ente
(art. 150, comma 1).
La gestione del servizio idrico viene aggiudicata mediante pubblica
gara ed il rapporto fra Autorità d’Ambito e gestore così
individuato è regolato da convenzioni predisposte dall’Autorità
d’ambito (art. 151), con affidamento in concessione
d’uso gratuita per tutta la durata della gestione del servizio
delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali
(art. 153).
Tanto
premesso sul “servizio idrico integrato”, veniamo al punto
che maggiormente interessa i consumatori, in quanto li “tocca”
da vicino: la tariffa del servizio.
La
tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato
ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa
idrica, del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari,
dell’entità dei costi di gestione delle opere, dell’adeguatezza
delle remunerazione del capitale investito e dei costi di gestione
della aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi
di funzionamento dell’Autorità d’ambito. Essa si
compone di più voci, cui corrispondono servizi diversi (somministrazione
acqua, raccolta, depurazione).
Tutte le quote della tariffa hanno natura di corrispettivo, come precisa
la legge stessa (art. 154, comma 1) e come hanno
confermato più volte le Sezioni Unite della Corte di Cassazione:
la tariffa quindi non è un tributo, ma il corrispettivo di
un servizio/prestazione (Cass., SS.UU., sent. nn. 6418/2005, 16426/2004,
10960/2004).
Le
componenti di costo per la determinazione della tariffa sono definite
con decreto del Ministero dell’ambiente (comma 2), mentre i
criteri generali per la determinazione, da parte delle Regioni, dei
canoni di concessione per l’utenza di acqua pubblica sono determinati
con decreto interministeriale (comma 3).
Nell’osservanza delle disposizioni di tali decreti, l’Autorità
d’ambito determina la tariffa di base (comma 4), nella cui modulazione
devono essere assicurate agevolazioni per gli usi domestici essenziali
e per determinate categorie di utenti, secondo prefissati scaglioni
di reddito (comma 6).
La tariffa del servizio idrico integrato, riscossa dal gestore del
servizio idrico integrato (art. 156), come detto,
si compone di più voci; per quanto qui interessa, una quota
della tariffa, in particolare, è riferita al servizio di fognatura,
ed una quota a quello di depurazione.
La
legge (art. 155 comma 1) prevedeva, sino alla pronuncia della Corte
Costituzione di cui si è detto in apertura, che le quote riferite
al servizio di depurazione “sono dovute dagli utenti anche nel
caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente
disattivi”, tranne nel caso in cui l’utente “è
dotato i sistemi di collettamento e di depurazione propri, sempre
che tali sistemi abbiano ricevuto specifica approvazione da parte
dell’Autorità d’ambito” (art. 155, comma
1).
Ebbene,
l’art. 155, comma 1, è stato dichiarato costituzionalmente
illegittimo proprio nella parte in cui prevede che la quota di tariffa
riferita al servizio di depurazione sia dovuta anche nel caso in cui
manchino impianti di depurazione o questi siano
inattivi, poiché in tal caso verrebbe fatto pagare agli utenti
un servizio che non viene corrisposto.
Quali
effetti ha la pronuncia della Consulta per gli utenti?
Essendo
venuta meno la norma che prevedeva l’obbligatorietà del
pagamento della quota di depurazione anche nei casi di assenza del
relativo servizio, non solo la quota di tariffa in questione non potrà
essere applicata in futuro (in assenza del servizio di depurazione)
ma anche quella pagata per il passato risulta illegittimamente riscossa,
con conseguente insorgenza del diritto alla restituzione di quanto
indebitamente versato a tale titolo, salvi gli effetti dell’eventuale
intervenuta prescrizione.
Alcune
Autorità d’ambito all’indomani della sentenza hanno
deliberato la modifica dei rispettivi regolamenti del servizio di
fognatura e depurazione in modo da adeguarsi alla pronuncia di incostituzionalità
(v. ad esempio, ATO Veronese, che ha modificato il proprio regolamento
prevedendo che qualora la rete fognaria non sia provvista di depuratore
o questo sia inattivo venga addebitato agli utenti solo il canone
di fognatura).
Per
quanto riguarda il Piemonte, l’ATO 1- Autorità d’ambito
del Verbano Cusio Ossola e Novarese ha preso atto, con delibera 22/10/2008,
della sentenza della Corte Costituzionale, accertando che “il
16 ottobre gli Uffici dell’Autorità d’Ambito hanno
richiesto ad Acqua Novara.VCO di sospendere la fatturazione della
depurazione agli utenti non allacciati alla fognatura, dandone trasparente
notizia agli utenti. Acqua Novara.VCO sta procedendo a concordare
con il Direttore dell’Autorità d’Ambito le modalità
di informazione degli utenti. I presenti concordano sulla tenuta di
un atteggiamento trasparente ma al contempo cautelativo in attesa
che il legislatore colmi il vuoto normativo dettato dalla sentenza
in esame”.
Con
successivo atto del 2/12/2008 l’ATO 1 ha così deliberato:
“Il Direttore proietta il messaggio che Acqua Novara.VCO
allega alle bollette in emissione, evidenziando come l’avviso
contenga esplicito riferimento alla sentenza in questione ed all’impegno
ad effettuare eventuali conguagli non appena ricevuti i necessari
chiarimenti normativi”.
L’ATO
2 – Biellese Vercellese Casalese parimnenti con atto 243 del
30/10/2008 ha a sua volta così deliberato: “Il Presidente
cede la parola al Direttore il quale illustra la proposta di articolazione
tariffaria presentata dal Cordar Valsesia, segnalando ai Rappresentanti
della Conferenza una rettifica all’allegato sub B alla presente
deliberazione stante lo scorporo effettuato della tariffa di depurazione
da quella di fognatura da parte del gestore Cordar Valsesia in ottemperanza
alla recente sentenza n. 335/2008 emessa dalla Corte Costituzionale.
Comunica inoltre che in relazione ad un recente pronunciamento del
Consiglio di Stato si procederà nella prossima seduta della
Conferenza ad approvare le tariffe dei gestori dell’Autorità
d’Ambito n. 2 relative all’anno 2009, in ottemperanza
ai principi enunciati nella sentenza”.
L’ATO
3 – Autorità d’ambito n. 3 Torinese nell’adottare
il piano tariffario per il 2009, dato atto della sentenza, in previsione
delle ricadute negative della stessa sulle entrate dell’ATO,
ha costituito un fondo rischi di 1 milione di Euro, prevedendo però
altresì che “nel caso le ricadute della citata sentenza
risultino più rilevanti di quanto previsto dal fondo rischi,
occorrerà provvedere alla rettifica della modulazione tariffaria”
(deliberazione n. 335 del 18/12/2008).
Per
quanto sinora verificato, quindi, le Autorità d’Ambito,
pur dichiarando di adeguarsi alla sentenza, hanno adottato una linea
prudenziale, mirata a sollecitare un intervento del legislatore per
colmare quello che, dal loro punto di vista, sarebbe un vuoto normativo,
derivante dall’abrogazione della norma incostituzionale.
Il
timore delle Autorità d’ambito è da una parte
di essere sommerse dalle richieste di rimborso, dall’altra di
dover rinunciare ad un gettito consistente; da ciò la riserva
di deliberare eventuali aumenti tariffari per compensare la perdita.
Tale
impostazione della questione è pericolosa per i consumatori,
perché costituisce premessa di possibili futuri aumenti delle
tariffe a danno di tutte le utenze.
Alla
luce di quanto sopra, due sono dunque gli aspetti ai quali i consumatori
consapevoli dovrebbero prestare attenzione: da una parte valutare
la possibilità, per gli utenti del servizio idrico integrato
residenti nei Comuni non dotati di impianto di depurazione, di agire
per la ripetizione delle somme indebitamente versate quale quota di
depurazione, dall’altra controllare l’importo delle altre
voci tariffarie evidenziate in bolletta, e denunciare eventuali aumenti
“sospetti” ed ingiustificati anche tramite le Associazioni
dei consumatori, già attive sul fronte del monitoraggio delle
politiche tariffarie.
Avv.
Elena Bisio
Spiacevoli
sorprese per i torinesi
Multe: in arrivo
migliaia di ingiunzioni
È notizia di questi giorni che il Comune di
Torino si sta attivando per riscuotere multe “in giacenza”
dal 2004 e non ancora prescritte.
A partire dai prossimi giorni molti cittadini si vedranno recapitare
ingiunzioni di pagamento per sanzioni pecuniarie amministrative portate
da infrazioni al Codice della Strada elevate dalla Polizia Municipale.
Vediamo di cosa si tratta.
Da un paio di anni a questa parte, il Comune di Torino ha affidato
il servizio di riscossione crediti ad una società esterna,
la SORIS Spa, la quale procede secondo le disposizioni di una vetusta
normativa, tuttora in vigore, il Regio Decreto n. 639/1910.
Il procedimento di coazione comincia con l’ingiunzione, consistente
nell’ordine, emesso dal competente ufficio dell’ente creditore,
di pagare entro trenta giorni, sotto pena degli atti esecutivi, la
somma dovuta.
L’ingiunzione è notificata, nella forma delle citazioni,
da un ufficiale giudiziario addetto alla pretura o da un usciere addetto
all’Ufficio di conciliazione e reca, solitamente in prima pagina,
la diffida al pagamento con l’indicazione degli importi dovuti
e, di seguito, in seconda pagina, la distinta del verbale o dei verbali
(con numero, data di elevazione e data di notifica) da cui discende
la somma ingiunta, maggiorata di interessi e spese.
Entro trenta giorni dalla notificazione dell’ingiunzione, il
debitore può contro di questa produrre ricorso od opposizione
avanti al Giudice di Pace, o al tribunale del luogo, in cui ha sede
l’ufficio emittente, secondo la rispettiva competenza, a norma
del Codice di procedura civile.
Va subito precisato che, secondo un orientamento giurisprudenziale
formatosi sull’interpretazione dell’art. 3 del R.D. 639/1910,
il termine di 30 giorni non è perentorio, giacchè il
giudizio che consegue all’opposizione non è di tipo impugnatorio
(l’ingiunzione non è un provvedimento amministrativo,
ma una diffida al pagamento, paragonabile all’atto di precetto
di cui al codice di procedura civile) ma è avvicinabile ad
una opposizione all’esecuzione (che è un giudizio ordinario
in cui si contesta la fondatezza del credito azionato).
Le
regole procedurali per la corretta instaurazione del giudizio sono
solitamente indicate in calce all’atto di ingiunzione (il ricorso
va depositato nella cancelleria del Giudice competente che, in base
al valore, sarà solitamente, per le multe, il Giudice di pace,
del resto competente lato sensu anche per materia, quando si tratti,
per l’appunto, di somme pretese a titolo di sanzioni da infrazione
al Codice della Strada; è richiesto inoltre il pagamento del
c.d. contributo unificato per le spese giudiziali, determinato dalla
legge in misura diversa secondo il valore della causa; il Giudice
adito fisserà con decreto l’udienza di comparizione,
cui la parte ricorrente è tenuta a presenziare pena l’ìimprocedibilità
del ricorso; il decreto di fissazione udienza unitamente al ricorso
dovranno essere notificati entro un termine perentorio a cura del
ricorrente alla Soris Spa ed al Comune creditore, litisconsorte necessario).
È
dubbia la legittimità della procedura di riscossione in esame
applicata, come fa il Comune di Torino, alle sanzioni amministrative
pecuniarie.
Ed
infatti: la procedura regolata dal R.D. 639/1910 è utilizzabile
solo ed esclusivamente in materia di tributi, giacchè per le
somme pretese a titolo di sanzione vige la riserva di riscossione
tramite ruolo ai sensi degli artt. 194 e 206 del Codice della Strada
e dell’art. 27 L. 689/1981.
La
Corte di Cassazione ha più volte ribadito la inderogabilità
del procedimento di riscossione per ruolo esattoriale in ambito di
sanzioni amministrative (Cass. Sez. Un., 10.10.2002, n. 14472) e chiarito
l'errore interpretativo consistente nel ricondurre le sanzioni amministrative
nel novero dei tributi locali (Consiglio Stato, sez. V, 25 luglio
2006, n. 4635).
Alla luce di tali disposizioni e pronunce giurisprudenziali, si può
ritenere che le amministrazioni comunali in questo caso, al solo fine
di fare "cassa", emettano degli atti assolutamente illegittimi
ed inapplicabili, utilizzando uno strumento improprio e gravando il
cittadino oltre tutto di pretese economiche ingiustificate ed ingiustificabili
(vale a dire le spese della procedura, che vanno a costituire il compenso
per la società concessionaria della riscossione, diritti di
notifica, etc.).
Come detto, il cittadino può "difendersi" da questi
atti proponendo opposizione presso il competente Giudice di Pace entro
30 giorni dalla notifica o - in alternativa, trattandosi di titolo
esecutivo inesistente - proponendo opposizione alla esecuzione anche
oltre tale termine.
Avv.
Elena Bisio
La
ricossione coattiva e le misure cautelative dei crediti delle pubbliche
amministrazioni: cosa il contribuente deve sapere
Dal
1° ottobre 2006 l’attività di riscossione nazionale
dei tributi è attribuita ex lege (art. 3, D.L. 30.09.2005,
n. 203) all’Agenzia delle Entrate che la esercita per mezzo
di Equitalia spa già Riscossione s.p.a., una società
a totale capitale pubblico, i cui soci attuali sono l’Agenzia
delle Entrate, con una partecipazione pari al 51% del capitale sociale
e l’INPS, con una partecipazione pari al 49% del capitale sociale.
Il Gruppo Equitalia, nato a sua volta dalla acquisizione, da parte
di Equitalia spa, delle 37 società Concessionarie che già
esercitavano il servizio di riscossione sul territorio (Uniriscossioni,
Sestri, Esatri, ecc.), si avvale localmente di Agenti della Riscossione
(le società ex concessionarie di cui sopra), per svolgere il
servizio di riscossione dei crediti delle amministrazioni dello Stato
e degli enti pubblici (compresi gli enti locali, quali i comuni) che
decidano di affidare ad Equitalia l’attività di riscossione
delle proprie entrate tributarie, paratributarie e patrimoniali (ICI,
sanzioni amministrative, tassa rifiuti, tassa occupazione suolo pubblico,
bollo auto, canoni concessori, ecc.).
La riscossione coattiva affidata ad Equitalia segue la procedura tipica
della c.d. riscossione tramite ruolo, secondo le disposizioni speciali
previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e secondo le norme ordinarie
in quanto non derogate dalle predette disposizioni speciali e con
esse compatibili (art. 49 del D.P.R. n. 602/73), nonché in
ossequio alle regole contenute nel Codice Deontologico degli Agenti
della Riscossione e degli ufficiali di riscossione (D.M. 16.11.2000)
e nello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 27.07.2000, n. 212).
Nell’esercizio delle facoltà e dei poteri attribuiti
dalla legge alla Concessionaria della riscossione, rientra anche quello
di ricorrere, in caso di inadempimento dei debitori, ad azioni cautelari
e conservative del credito (art. 1 comma 415 della legge n. 311/2004
- legge finanziaria 2005).
La norma consente al Concessionario di promuovere, accanto agli atti
veri e propri dell’espropriazione forzata, il sequestro (azione
cautelare), l’azione revocatoria e l’azione surrogatoria
(azioni conservative), oltre alle più note e frequenti misure
di:
1) fermo dei
beni mobili registrati (tipicamente: autoveicoli iscritti al PRA);
2) ipoteca su
beni immobili;
3) pignoramento
presso terzi (espropriazione del quinto dello stipendio e degli altri
emolumenti connessi al rapporto di lavoro).
È contro queste misure che spesso il cittadino si
trova a fare i conti, talvolta semplicemente per aver “dimenticato”
di pagare o sottovalutato anche banali verbali di contravvenzione
(che nel tempo “lievitano” per la perdita del beneficio
del pagamento in forma ridotta entro i sessanta giorni e per l’applicazione
di interessi legali).
Cosa deve fare il cittadino raggiunto da tali provvedimenti?
Per prima cosa, vagliarne la legittima adozione; quindi adottare iniziative
idonee a bloccare (ove ancora possibile) l’esecutività
del provvedimento (nel caso del fermo) ovvero, previa verifica della
correttezza della pretesa creditoria (potrebbero infatti essere maturate
nel frattempo delle prescrizioni!), valutare se e come effettuare
i pagamenti, ricorrendo in caso di difficoltà alla rateazione
(istituto recentemente reso più snello ed agevole ed attivabile
direttamente presso gli sportelli di Equitalia, mediante compilazione
di appositi moduli di domanda).
È bene in ogni caso sapere alcune cose in tema di fermo ed
ipoteca.
Fermo
veicoli e ipoteca sugli immobili; adempimenti della concessionaria
della riscossione e possibilita’ di tutela del cittadino
Il
fermo vero e proprio deve essere preceduto dal preavviso di fermo:
l’iscrizione del fermo amministrativo deve essere preceduta
da un preavviso, contenente un ulteriore invito a pagare le somme
dovute presso gli sportelli del Concessionario, entro i successivi
venti giorni, decorsi i quali il preavviso assumerà il valore
di comunicazione di iscrizione di fermo nei confronti del contribuente
moroso. Tale comunicazione ha, in sostanza, la duplice funzione di
non far diventare operativo il fermo in caso di pagamento nei termini
o, all’opposto, di rendere edotto il debitore dell’esistenza
del divieto di circolazione del bene.
Di norma il contribuente si ritiene pienamente liberato solo con il
pagamento delle somme iscritte a ruolo, degli interessi di mora e
delle spese esecutive sostenute dal Concessionario.
Va tuttavia segnalato che presso alcune sedi Equitalia (ad esempio,
Torino), è invalsa la prassi per cui sia sufficiente un inizio
di pagamento, accompagnato da un’istanza di rateazione, per
bloccare la procedura di fermo.
Quanto al distinto problema del rapporto tra il valore del bene, ossia
il veicolo, e l’importo del credito per cui si procede ad esecuzione
forzata, si segnala che il DM 503/98, contenente le modalità,
i termini e le procedure in materia di fermo, non prescrive alcun
rapporto da tenere in considerazione tra l’entità del
credito ed il valore economico del bene sottoposto a fermo.
Da ciò la prassi spesso riscontrata in uso presso i
Concessionari di sottoporre a fermo più veicoli dello stesso
contribuente per la riscossione di un unico credito.
In merito, l’Agenzia delle Entrate con la circolare 98/E del
20 novembre 2001, ha si dato rilievo al valore del veicolo oggetto
di fermo, ma solo al fine di garantire una più efficace ed
efficiente attività di riscossione, imponendo al Concessionario
di sottoporre a fermo solo i veicoli immatricolati non oltre cinque
anni prima dell’effettuazione dell’accesso al sistema
informativo dell’anagrafe tributaria, termine prorogabile a
dieci anni se trattasi di veicoli impiegati per usi commerciali o
industriali.
Va tuttavia segnalato che la stessa Equitalia si è
recentemente data una regolamentazione interna per il corretto uso
alle misure cautelative del fermo e dell’ipoteca:
La direttiva n. DSR/NC/2007/012, avente ad oggetto
“Procedure esecutive e cautelari – Istruzioni relative
al fermo amministrativo e all’ipoteca”, è una comunicazione
indirizzata alle società partecipate recante una linea di condotta
da osservare nell’adozione di fermo amministrativo uniforme
per tutti gli agenti che tiene conto del credito complessivo per cui
si procede (imposta, interessi di mora e spese di esecuzione già
maturate) e definisce criteri di sequenzialità nell’esperibilità
delle azioni.
Secondo tale direttiva:
- il fermo amministrativo è adottato
per un importo superiore ad euro 50;
- l’ipoteca è attivata
per un debito maggiore ai 500 euro;
- per debiti compresi tra i 50
e i 500 euro, l’agente della riscossione fa precedere all’eventuale
iscrizione di fermo amministrativo, non solo il preavviso, ma pure
l’invio del “sollecito di pagamento”. Il fermo potrà
essere effettuato su un solo veicolo;
- per debiti compresi tra 2.000
e 10.000, l’iscrizione del fermo è proceduta solamente
dal preavviso, mentre l’ipoteca è sempre preceduta dalla
lettera di diffida. In tali fasce, il sollecito è inviato in
caso di assenza di veicoli. Per debiti compresi tra 500 e 2.000 il
fermo è adottato su un solo veicolo, mentre per debiti compresi
tra 2.000 e 10.000 il fermo potrà essere adottato fino ad un
massimo di 10 veicoli;
- per debiti al di sopra dei
10.000 resta nella facoltà degli Agenti della Riscossione di
iscrivere direttamente ipoteca. Inoltre, in assenza di immobili ed
in presenza di veicoli, il fermo potrà essere effettuato su
tutto il parco veicoli.
Abbiamo purtroppo riscontrato che le diverse Concessionarie presenti
sul territorio spesso procedono ignorando tale direttiva o dichiarandosene
non vincolate, in quanto atto interno meramente indicativo e non già
fonte normativa.
Si auspica che in futuro tutte le Concessionarie si adeguino quanto
meno ad una linea di condotta comune, onde non creare da una parte
disparità di trattamento fra contribuenti di località
diverse e dall’altra l’abuso di strumenti cautelativi
(che da ultimo si traducono, per via dei rispettivi costi di iscrizione
e cancellazione della misura dai pubblici registri) in un ingiustificato
aggravio del debito a carico del contribuente.
Il
discorso appena condotto vale soprattutto per l’iscrizione ipotecaria.
Vi sono diversi casi in cui il contribuente non ha ricevuto comunicazione
di avvenuta iscrizione ipotecaria su immobili di sua proprietà,
e se ne è quindi avveduto nel corso dell’espletamento
delle pratiche per la vendita dell’immobile gravato, ovvero
per l’accensione di un mutuo o l’accesso ad un finanziamento.
Ciò nonostante la stessa Agenzia delle Entrate, con nota prot.
n. 2003/63936 del 17.04.2003 abbia richiamato l’attenzione dei
concessionari sulla necessità di provvedere, contestualmente
alla iscrizione di ipoteca, ad inviare ai debitori stessi una comunicazione
relativa all’adozione della misura cautelare, in considerazione
della rilevanza degli effetti che conseguono alle iscrizioni ipotecarie
nei confronti dei debitori.
La successiva nota della Direzione Centrale Amministrazione prot.
n. 2004/144041 del 16.08.2004, evidenzia la necessità, anche
per esigenze di trasparenza nel rapporto col contribuente, che le
aziende inseriscano tutte le notizie atte ad individuare esattamente
l’iscrizione a ruolo dalla quale scaturisce, ex art. 77 D.P.R.
n. 602 del 1973, l’iscrizione di ipoteca indicando importo,
numero e data di notifica della cartella di pagamento, tipologia di
entrata).
Ciò risponde ad evidenti ragioni di tutela dei diritti ed interessi
del contribuente, oltre che ad una logica di corretto funzionamento
del procedimento stesso di riscossione (posto che solo ove il contribuente
sia effettivamente venuto a conoscenza dell’adozione di misure
a suo carico può provvedere, nell’interesse proprio e
dell’amministrazione creditrice, a regolarizzare la propria
posizione, rendendo così efficace l’attività di
riscossione).
Purtroppo, la omessa comunicazione dell’ipoteca non vale di
per sé sola ad inficiarne la validità; sicchè
vano sarebbe cercare di inibire l’efficacia della misura già
adottata contestandone la sola mancata notifica.
Avv.
Elena Bisio
_________________________________________________________________________
DECRETO-LEGGE
1° novembre 2007,
n. 181 (in G.U. n. 255 del 2 novembre
2007) - Disposizioni urgenti in materia di allontanamento dal
territorio nazionale per esigenze di pubblica sicurezza.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti
gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di introdurre
disposizioni volte a consentire l'allontanamento dal territorio nazionale
di soggetti la cui presenza contrasti con esigenze imperative di pubblica
sicurezza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 31 ottobre 2007;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro
dell'interno e del Ministro della giustizia;
E
m a n a
il
seguente decreto-legge:
Art.
1.
1. All'articolo 20 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: "Limitazioni
al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza";
b) al comma 4 le parole: "solo per gravi motivi di ordine e di
sicurezza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "solo
per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza";
c) al comma 5 le parole: "possono essere allontanati solo per
motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio la sicurezza
dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "possono essere
allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per motivi
imperativi di pubblica sicurezza,";
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
"7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale
per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, nonché
i provvedimenti di allontanamento dei cittadini dell'Unione di cui
al comma 5 sono adottati dal Ministro dell'interno con atto motivato,
salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato, e
tradotti in una lingua comprensibile al destinatario, ovvero in inglese.
Il provvedimento di allontanamento è notificato all'interessato
e riporta le modalità di impugnazione e la durata del divieto
di reingresso sul territorio nazionale, che non può essere
superiore a 3 anni. Salvo quanto previsto al comma 9, il provvedimento
di allontanamento indica il termine stabilito per lasciare il territorio
nazionale, che non può essere inferiore ad un mese dalla data
della notifica, fatti salvi i casi di comprovata urgenza.";
e) dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
"7-bis. Il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
per motivi di pubblica sicurezza è adottato con atto motivato
dal prefetto territorialmente competente secondo la residenza o dimora
del destinatario, e tradotto in una lingua comprensibile al destinatario,
ovvero in inglese. Il provvedimento di allontanamento è notificato
all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e la
durata del divieto di reingresso sul territorio nazionale, che non
può essere superiore a 3 anni. Il provvedimento di allontanamento
indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale,
che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica,
fatti salvi i casi di comprovata urgenza. Per motivi imperativi di
pubblica sicurezza il provvedimento di allontanamento è immediatamente
eseguito dal questore e si applicano le disposizioni di cui all'articolo
13, comma 5-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
7-ter. I motivi di pubblica sicurezza sono imperativi quando il cittadino
dell'Unione o un suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza,
abbia tenuto comportamenti che compromettono la tutela della dignità
umana o dei diritti fondamentali della persona umana ovvero l'incolumità
pubblica, rendendo la sua permanenza sul territorio nazionale incompatibile
con l'ordinaria convivenza.";
f) al comma 8 le parole: "è punito con l'arresto da tre
mesi ad un anno e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000" sono
sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione
fino a tre anni";
g) al comma 9 le parole: "nel provvedimento di cui al comma 7,"
sono sostituite dalle seguenti: "nei provvedimenti di cui ai
commi 7 e 7-bis," e le parole: "quando il provvedimento
è fondato su motivi di pubblica sicurezza che mettano a repentaglio
la sicurezza dello Stato," sono sostituite dalle seguenti: "quando
il provvedimento è fondato su motivi di sicurezza dello Stato
o su motivi imperativi di pubblica sicurezza,".
2. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, dopo l'articolo
20 è inserito il seguente:
"Art. 20-bis (Allontanamento del cittadino dell'Unione o di un
suo familiare sottoposto a procedimento penale.). - 1. Qualora il
destinatario del provvedimento di allontanamento per motivi imperativi
di pubblica sicurezza sia sottoposto a procedimento penale si applicano
le disposizioni di cui all'articolo 13, commi 3, 3 bis, 3-ter, 3-quater
e 3-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
2. Non si dà luogo alla sentenza di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, nell'ipotesi
dei reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale.
3. Per i reati di cui all'articolo 380 del codice di procedura penale,
può procedersi all'allontanamento solo nell'ipotesi in cui
il soggetto, per qualsiasi causa, non sia sottoposto a misura cautelare
detentiva.".
3. All'articolo 21 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: "che non può essere inferiore
ad un mese." sono inserite le seguenti: "Unitamente al provvedimento
di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione
di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo un modello
stabilito con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli
affari esteri, da presentare presso il consolato italiano del Paese
di cittadinanza dell'allontanato.";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato
sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato
nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione
dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto
da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.".
4. All'articolo 22 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 le parole: "di cui all'articolo 20" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui
all'articolo 20, comma 7,";
b) al comma 3 sono soppresse le seguenti parole: "pubblica sicurezza
che mettano a
repentaglio la";
c) al comma 4 le parole: "di cui all'articolo 21" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui all'articolo 20, comma 7-bis, e all'articolo
21";
d) i commi 7 e 8 sono sostituiti dai seguenti:
"7. Contestualmente al ricorso di cui al comma 4 può essere
presentata istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento
di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di sospensione, l'efficacia
del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento
di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero
su motivi imperativi di pubblica sicurezza.
8. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua
cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento
di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il
soggiorno nel territorio nazionale per partecipare alle fasi essenziali
del procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare
gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla pubblica
sicurezza. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche
per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata
richiesta dell'interessato.".
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e
sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato
a Roma, addì 1° novembre 2007.
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Amato, Ministro dell'interno
Mastella, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Mastella
a
cura dell'avv. Elena Bisio
_________________________________________________________________________
A
proposito di contratti telefonici
Il
mondo della telefonia non smette di nascondere insidie per gli utenti.
È ormai notoria la problematica dell’attivazione di servizi
non richiesti: secondo una stima di ADICONSUM, all’inizio del
2006 erano circa 1 milione le vittime ogni anno (di Telecom e di altri
operatori), trovatesi a versare esborsi non dovuti per servizi telefonici
opzionali mai richiesti, con una spesa oscillante dai 50 ai 100 euro
per utente, pari ad un importo complessivo tra i 250 e i 500 milioni
di euro negli ultimi 3 anni.
Già nel 2005, l’Unione Nazionale Consumatori aveva denunciato
che almeno il 30 per cento degli utenti pagava mediamente 20 euro
l'anno per servizi telefonici non richiesti, che Telecom Italia, Wind
ed altri gestori telefonici attivano senza l'autorizzazione del titolare
dell'utenza, in palese sprezzo sia delle regole di correttezza, buona
fede e trasparenza nei rapporti commerciali, sia di precise norme
dettate dal legislatore a tutela del consumatore (l’art. 57
del Codice del consumo consente l'attivazione dei servizi a pagamento
soltanto nel caso in cui il consumatore abbia manifestato esplicitamente
il proprio consenso).
Sulla vicenda è infine intervenuto il Garante della Privacy,
su presentazione di innumerevoli segnalazioni e denunce di cittadini,
il quale ha vietato l’attivazione di servizi senza espressa
volontà degli interessati ed ha stabilito che le persone vanno
contattate solo se hanno manifestato un preventivo consenso a ricevere
chiamate e comunicazioni promozionali.
L’attivazione di contratti, schede o servizi telefonici senza
il consenso dell’utente è quindi illecita.
Non solo.
Gli addetti ai call center devono spiegare agli interessati da dove
sono stati estratti i dati personali che li riguardano ed inoltre
deve essere immediatamente registrata e rispettata la volontà
di non ricevere il servizio e la eventuale contrarietà all'uso
dei dati.
Se dunque riceviamo proposte commerciali che non gradiamo e non ci
intressano, venendo contattati da call center e affini, è nostro
diritto revocare, anche qualora imprudentemente concesso (ad esempio
quando abbiamo acquistato il telefonino o quando abbiamo attivato
la linea fissa o l’adsl), il nostro consenso all’utilizzo
dei dati personali per ricevere proposte commerciali, chiedendo di
essere per così dire “cancellati” dalla lista dei
destinatari delle offerte stesse.
Così ha stabilito l’Autorità Garante: “Nel
caso in cui la persona contattata si opponga, anche immediatamente,
all'utilizzo dei suoi dati per attivare il servizio proposto e/o per
ulteriori promozioni anche di altro tipo, il servizio di call center
interno od esterno all'operatore deve registrare subito per iscritto
la volontà manifestata ed adottare contestualmente idonee procedure
affinché tale volontà sia rispettata”.
Nel caso, poi, che gli abusi continuassero, è sempre possibile
per il cittadino rivolgersi al Garante delle Comunicazioni per le
relative denunce (che fanno scattare accertamenti e, quindi, eventuali
sanzioni anche penali per i trasgressori) : a tal fine, l'Autorità
ha predisposto un apposito modulo per denunciare le attivazioni/disattivazioni
non richieste di servizi di telecomunicazioni, rinvenibile sul sito
internet dell’Autorità (www.agcom.it), da trasmettere,
debitamente compilato e sottoscritto, all'Autorità via fax
al numero 0817507616, oppure per posta al seguente indirizzo: Autorità
per le Garanzie nelle Comunicazioni – Direzione Tutela dei Consumatori
– Ufficio gestione segnalazioni e Vigilanza – Centro Direzionale,
Isola B5 – 80143 Napoli.
Altra
questione, che ha destato forse meno scalpore ma non per questo è
meno preoccupante, riguarda il passaggio da un operatore ad un altro.
Numerosi sono stati i casi, dai quali è scaturito notevole
contenzioso, di Operatori che offrono un servizio “tutto incluso”
(telefonia, adsl, ecc…) implicante l’abbandono dell’Operatore
Telecom.
Tali contratti implicano quindi la revoca dal contratto Telecom ed
il distacco della linea da tale operatore, ed il passaggio al nuovo
operatore.
Le operazioni di distacco ed attivazione dovrebbero essere (o comunque
così vengono reclamizzate) contestuali, con nessun disagio
per l’utente e, soprattutto, nessuna discontinuità nel
servizio.
In molti casi si è registrato che così non è,
e che talvolta, forse per problemi tecnici derivanti da una non nota
ma presumibile “rivalità” tra gestori di linea
fissa (vale a dire tra chi non vuole perdere il monopolio e chi ambisce
ad inserirsi sul mercato anche prima di avere sufficientemente testato
ed ottimizzato l’efficienza del servizio offerto) l’utente
si trova privato della linea telefonica, posto che all’immediato
distacco dal precedente operatore non segue un altrettanto immediato
avvio della linea con il nuovo.
In questi casi è possibile agire contro l’operatore con
cui si è concluso il contratto per ottenere il risarcimento
dei danni.
Casi simili si sono già verificati anche a Torino, e ne sono
scaturite sentenze di condanna al risarcimento a carico dell’operatore
telefonico (v. Giudice di Pace, n. 9198/2006).
Avv.
Elena Bisio
_________________________________________________________________________
Le
sorprese della Finanziaria 2007….
non finiscono mai
Le
sorprese della Finanziari 2007 sembrano non finire mai…del resto
è quassi impossibile per una mente umana, ancorché di
medie o anche pregevoli doti intellettive, riuscire a cogliere con
immediata chiarezza e completezza tutte le innumerevoli sfaccettature
ed implicazioni di un testo normativo così vasto (la legge
è composta di un unico articolo di….1364 commi!!) e così
eterogeneo, nel quale si adottano misure nei più svariati campi,
si incide sulla disciplina delle più svariate materie, e si
producono effetti a catena o, meglio, a cascata, su innumerevoli leggi
già esistenti, che per effetto di ritocchi, emendamenti, abrogazioni
parziali o apparentemente insignificanti aggiunte, finiscono per assumere
un significato ed un portata precettiva molto diversa e finanche molto
lontana dalle originarie intenzioni del Legislatore….
Tralasciando ogni commento sulla tecnica legislativa e sulle capacità
redazionali delle menti, spesso diaboliche, che si esprimono nella
compilazione di siffatte leggi, vi segnaliamo una delle tante “novità”
portate dall’ultima Finanziaria, che già sta sollevando
molteplici lamentale da più parti.
La materia è quella delle pensioni di reversibilità
dei pubblici dipendenti e le norme che vengono in considerazione sono
contenute nei commi 774, recante “interpretazione autentica
relativamente all’attribuzione dell’indennità integrativa
speciale per le pensioni di reversibilità”, 775, recante
“salvezza dei trattamenti più favorevoli” e 776,
intitolato “abrogazione dell’art. 15, comma 5, della legge
n. 724/1994”.
Facciamo un passo indietro.
Parliamo di trattamenti di quiescenza dei dipendenti civili e militari
dello Stato, disciplinati dal DPR 1092 del 1973, e, in particolare,
dei trattamenti di reversibilità riconosciuti a favore dei
superstiti in caso di decesso del beneficiario del trattamento diretto
(cioè del titolare della pensione).
L’art. 81 del citato DPR, tuttora vigente, prevede che la vedova
del dipendente statale abbia diritto al trattamento di reversibilità,
purchè il matrimonio si anteriore alla data di cessazione dal
servizio o sia stato contratto prima che il pensionato compisse 65
anni.
La pensione di reversibilità è pari ad una percentuale
della pensione di cui era titolare il dante causa.
La pensione, spesso, risulta composta di più voci (assegni,
indennità,….), che concorrono a formare la base di calcolo
per la liquidazione del trattamento di reversibilità.
Un caso a parte era rappresentato dalla indennità integrativa
speciale.
Questa infatti non rientrava nella base di calcolo della pensione,
ma veniva liquidata per l’intero ammontare; o, meglio: gli enti
previdenziali tendevano a liquidarla ai superstiti nella medesima
percentuale stabilità per il calcolo della reversibilità,
ma la giurisprudenza della Corte dei Conti aveva statuito l’illegittimità
di tale prassi, ed aveva quindi chiarito che l’indennità
integrativa speciale dovesse essere liquidata per l’intero e
non in misura percentuale.
Tale regola valeva per le pensioni di reversibilità relative
a pensioni liquidate entro il 31/12/1994.
Infatti, nel 1995 è entrata in vigore la legge 335/1995, con
la quale è stato ridisegnato il sistema previdenziale, ridefinendo
i criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici attraverso la commisurazione
dei trattamenti alla contribuzione, per armonizzare gli ordinamenti
pensionistici in allora esistenti (art. 1, comma 1).
La legge di riforma ha profondamente innovato il sistema pensionistico
italiano, mediante l'adozione di regole comuni alla generalità
dei lavoratori e l'introduzione del calcolo contributivo delle prestazioni,
con previsione anche di regole di accesso diverse rispetto al sistema
preesistente, in progressiva e graduale sostituzione del previgente
sistema retributivo.
La gradualità di detta sostituzione, espressamente prevista
e disciplinata dalla legge, fondava la sua ratio nell’esigenza
di preservare da ingiustificate disparità di trattamento i
soggetti che hanno maturato il diritto a pensione nella vigenza del
precedente sistema e che, dall’applicazione del nuovo regime,
avrebbero potuto essere penalizzati, nella misura in cui la commistione
fra i due sistemi previdenziali diversi avrebbe inciso sul valore
effettivo dei trattamenti pensionistici.
Nel nuovo quadro normativo tracciato dalla legge 335/1995, il comma
41 dell’art. 1 della legge a proposito dei trattamenti di reversibilità
estendeva il nuovo regime a tutte le pensioni, facendo però
salvi i trattamenti previdenziali più favorevoli in godimento
alla data di entrata in vigore della legge stessa, senza fare distinzioni
a tale proposito fra trattamenti diretti e trattamenti di reversibilità.
La Corte dei Conti ha avuto modo di chiarire che alle pensioni di
reversibilità derivanti da pensioni dirette aventi decorrenza
anteriore al 1° gennaio 1995 (data dalla quale – salve alcune
temporanee deroghe – l’indennità integrativa speciale
è stata inclusa nella base di calcolo della pensione), la normativa
dell’assicurazione generale obbligatoria si doveva applicare
alla sola "pensione base" e l’indennità integrativa
speciale doveva essere pertanto attribuita nell’intero importo
previsto per le pensioni.
La misura di liquidazione dell’indennità integrativa
speciale, infatti, secondo interpretazione costante della Corte dei
Conti, era rimasta disciplinata, per le pensioni liquidate prima del
31/12/1994, dall’art. 15, comma 5 della legge 23/12/1994, n.
724, ai sensi del quale “Le disposizioni relative alla corresponsione
della indennità integrativa speciale sui trattamenti di pensione
previste dall'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive
modificazioni ed integrazioni, sono applicabili limitatamente alle
pensioni dirette liquidate fino al 31 dicembre 1994 e alle pensioni
di reversibilità ad esse riferite”, con conseguente continuazione
della liquidazione della indennità integrativa speciale in
modo indipendente da quella della pensione.
Ne discendeva l’illegittimità ed illiceità della
liquidazione di trattamenti pensionistici di reversibilità,
derivanti da pensioni liquidate prima del 31/12/1994, nei quali la
quota dovuta a titolo di indennità integrativa speciale fosse
stata calcolata e corrisposta nella misura del 60% e non già
per l’intero.
Ed infatti, gli innumerevoli ricorsi proposti in materia hanno costantemente
trovato accoglimento, sia presso le Sezioni Regionali sia presso le
Sezioni Centrali e le Sezioni Riunite della Corte dei Conti.
A modificare brutalmente questo sistema, che evidentemente rispondeva
ad una esigenza di giustizia sostanziale, atteso che tale indennità
andava a coprire sperequazioni altrimenti create dalla commistione
fra vecchio e nuovo regime pensionistico, a sostegno delle pensioni
più “deboli”, è intervenuta la Finanziaria
2007.
Con il comma 774 della legge finanziaria, infatti, il legislatore
ha dettato la seguente norma di interpretazione autentica: “L'estensione
della disciplina del trattamento pensionistico a favore dei superstiti
di assicurato e pensionato vigente nell'ambito del regime dell'assicurazione
generale obbligatoria a tutte le forme esclusive e sostitutive di
detto regime prevista dall'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto
1995, n. 335, si interpreta nel senso che per le pensioni di reversibilità
sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995,
n. 335, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione
diretta, l'indennità integrativa speciale già in godimento
da parte del dante causa, parte integrante del complessivo trattamento
pensionistico percepito, è attribuita nella misura percentuale
prevista per il trattamento di reversibilità”.
Sono stati così cancellati con un colpo di spugna anni di evoluzione
giurisprudenziale che avevano portato all’affermazione del principio
opposto.
Non solo.
Per essere certo dell’effetto di tale intervento normativo (che
farà risparmiare agli enti previdenziali un bel po’ di
soldi, a danno degli aventi titolo alla pensione di reversibilità),
il Legislatore ha altresì abrogato l’art. 15, comma 5,
della legge 724/1994, norma su cui si fondava la liquidazione per
intero dell’indennità integrativa speciale.
Queste modifiche hanno già prodotto i loro effetti: la Corte
dei Conti del Piemonte, ad esempio, sta respingendo recisamente tutti
i ricorsi decisi dopo l’entrata in vigore della Finanziaria
(si vedano, fra le più recenti, sent. n. 98 del 12/4/2007;
n. 91 del 28/3/2007), dichiarando altresì infondate le questioni
di legittimità costituzionale incidentalmente sollevate nel
corso di tali giudizi proprio relativamente ai commi della Finanziaria
sopra citati.
Va detto, per completezza, che la Sez. Regionale del Piemonte ha,
nelle ultime pronunce, preso atto della presenza di orientamenti diversi
da parte di altre Sezioni Regionali (v. il caso della Sicilia), pur
non avendo sinora avuto il “coraggio” di discostarsi dalla
pedestre applicazione della Finanziaria.
Si registrano, quindi, in merito all’applicabilità o
meno di quest’ultima, contrasti giurisprudenziali sui quali
non è escluso che si possano pronunciare alfine le Sezioni
Riunite.
Resta ferma, per ora, solo la salvezza dei ricorsi già decisi
con sentenze passate in giudicato: in tal caso, l’eventuale
inottemperanza da parte degli enti previdenziali alle sentenze che
abbiano riconosciuto il diritto alla liquidazione per l’intero
dell’indennità integrativa speciale, secondo l’orientamento
precedente alla Finanziaria, è senz’altro illegittimo
e contro questo è ancora possibile ottenere pronunce favorevoli
di condanna degli enti al pagamento e di eventuale nomina di commissario
ad acta per l’esecuzione coattiva (v. sent. n. 1168 del 26/4/2007
della Sez. Reg. Sicilia).
In attesa di ulteriori evoluzioni giurisprudenziali ovvero di un “ravvedimento”
del Legislatore, anche in conseguenza alla mobilitazione che è
seguita alla Finanziaria da parte della categoria dei lavoratori e
pensionati del settore pubblico, resta l’amara constatazione
di come lo Stato, anzichè eliminare i veri “sprechi”
di risorse pubbliche, punti al risparmio di spesa penalizzando ancora
una volta le categorie più deboli, sacrificando diritti ed
interessi che meriterebbero al contrario una particolare ed attenta
tutela per il bene, in fondo, di tutto il Paese.
avv.
Elena Bisio
_________________________________________________________________________
Giudice
di Pace e restituzione dei punti della patente
L’istituto
della patente a punti continua a dare adito a cospicuo contenzioso,
e soprattutto ha richiesto, dalla sua introduzione ad oggi, più
interventi della Corte Costituzionale, volti ad eliminare lacune,
sperequazioni ed incongruità emerse in sede applicativa per
il non sempre coerente e completo dettato normativo.
Da ultimo, in ordine di tempo, segnaliamo la questione sollevata dal
Giudice di pace di Varazze in ordine all’applicazione combinata
degli artt. 204 bis e 126 bis del Codice della Strada.
La prima norma prevede la possibilità per il trasgressore o
soggetto obbligato in solido di impugnare il verbale di contestazione
avanti al Giudice di Pace “qualora non sia stato effettuato
il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito”.
La proposizione del ricorso preclude, almeno temporaneamente, la decurtazione
del punteggio dalla patente, posto che secondo il dettato dell’art.
126 bis, la comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati
alla guida può avvenire solo dalla “definizione”
della contestazione, vale a dire da quando la stessa è divenuta
definitiva o per scadenza dei termini di impugnazione, o per l’avvenuto
pagamento della sanzione, o ancora per rigetto del ricorso, ove proposto
(o meglio, per passaggio in giudicato della sentenza).
Dal combinato disposto delle due norme sopra richiamate, consegue
tuttavia che, in ipotesi in cui l’infrazione sia commessa da
soggetto diverso dal proprietario del veicolo, se quest’ultimo,
in qualità di responsabile in solido, decide di pagare la sanzione
fruendo dell’agevolazione della riduzione, il trasgressore si
vede da una parte privato della possibilità di contestare a
sua volta il verbale (posto che il pagamento in misura ridotta della
sanzione preclude la proposizione del ricorso) e dall’altra
si trova esposto, senza potersi in alcuno modo opporre, alla decurtazione
dei punti, che automaticamente consegue alla sopravvenuta definitività
della contestazione.
Questo effetto evidentemente aberrante nascente dall’applicazione
letterale delle norme in questione è stato in qualche modo
“corretto” dalla Corte Costituzionale che, con sentenza
n. 471 del 2005, pur salvando la legittimità costituzionale
delle disposizioni contestate, ha tuttavia stabilito, con tipica manovra
interpretativa-manipolativa, che il pagamento della sanzione da parte
dell’obbligato in solido non preclude l’autonoma impugnazione
del verbale da parte del trasgressore, fermo restando che, non potendo
il Giudice di pace sindacare la comminazione della sanzione amministrativa
pecuniaria (rispetto alla quale l’obbligato in solido ha già
prestato acquiescenza con il pagamento) l’impugnazione avrà
di fatto ad oggetto la sola sanzione accessoria della decurtazione.
La soluzione offerta dalla Consulta lascia invero aperti molti dubbi.
Innanzi tutto appare quanto meno difficile sostenere sul piano dell’ordinamento
generale e della certezza dei rapporti giuridici un’operatività
soggettivamente diversificata della definitività della contestazione,
la quale diverrebbe appunto definitiva nei confronti dell’obbligato
in solido, in virtù dell’avvenuto pagamento, ma non per
il trasgressore, ancora legittimato a ricorrere entro i termini di
legge nonostante tale pagamento.
Sotto altro profilo, si evidenzia poi che, se da una parte in tal
modo viene restituito al trasgressore il diritto di difendersi dalle
conseguenze pregiudizievoli del verbale di contestazione, resta in
ogni caso da capire come il Giudice di pace possa decidere autonomamente
sulla sola decurtazione dei punti senza necessariamente sindacare
la legittimità del verbale e, quindi, giudicare su quello che
sarebbe l’oggetto dell’impugnazione del verbale in caso
di mancato pagamento della sanzione.
In altre parole, per pronunciarsi sull’eventuale illegittimità
della decurtazione il Giudice dovrebbe previamente accertare l’illegittimità
del verbale che ne costituisce presupposto giuridico; ma allora, a
che titolo, in esito a tale giudizio conclusosi per ipotesi favorevolmente
per il trasgressore (e quindi con giudizio di illegittimità
del verbale di contestazione), l’amministrazione tratterrebbe
la somma versata dall’obbligato in solido?
Sotto un profilo poi più teorico che pratico si ripropone l’annoso
interrogativo circa la natura giuridica della decurtazione dei punti:
pare difficile continuare a sostenere che si tratti di sanzione accessoria,
perché se così fosse, in base ai generali e pacifici
principi, non sarebbe autonomamente impugnabile.
È evidente che la disciplina, nonostante la sentenza della
Corte Costituzionale, resta confusa e farraginosa.
In attesa di auspicabili riforme dell’istituto da parte del
legislatore, vale tuttavia la pena di prendere atto che, in
forza della sentenza citata, sarà possibile per il trasgressore
impugnare il verbale anche in ipotesi di avvenuto pagamento della
sanzione pecuniaria da parte del proprietario del veicolo, cercando
in tal modo di evitare la decurtazione del punteggio.
avv.
Elena Bisio
_________________________________________________________________________
Tutela
della salute:
Campagna di informazione sui profili professionali sanitari e non
sanitari nel campo della riabilitazione e lotta all’abusivismo
Nel settore della riabilitazione
motoria si è assistito negli ultimi anni all’inserimento
sul mercato di numerose nuove tipologie di operatori: alla figura
tradizionale del fisioterapista, riconosciuta per legge professione
sanitaria a tutti gli effetti, si sono affiancate altre figure di
cui spesso non sono ben noti percorsi formativi e competenze: osteopati,
massoterapisti, naturopati, massaggiatori shiatsu, chiropratici, ecc.
In base alla normativa vigente (in particolare L.42/1999 e L. 251/2000)
non sono da considerarsi professioni sanitarie in senso proprio
le varie figure che spesso operano sia nell’ambito della riabilitazione
sia nell’ambito delle c.d. terapie non convenzionali, quali
appunto l’osteopatia, la chiropratica, lo schiatzu, il
micromassaggio estremo-orientale, l’auricoloterapia, lw discipline
della medicina orientale, e così via.
A livello di conoscenza comune, tuttavia, questi aspetti non sono
noti, così come appare diffusa e generalizzata una sostanziale
ignoranza sulla natura e sulla valenza terapeutica delle discipline
di cui sopra.
Una adeguata conoscenza delle caratteristiche e delle competenze di
tali diversi operatori sarebbe invece auspicabile per evitare il rischio
di affidarsi a soggetti sbagliati per la soluzione di problemi di
salute, ricevendone magari più danni che benefici.
Con specifico riferimento al campo della riabilitazione, ad esempio,
vi è da notare come questo s presti, anche per la sua contiguità
con altri settori non prettamente “sanitari”, come la
cura del corpo e l’attività sportiva, molto più
facilmente di quanto avvenga per altre discipline sanitarie, al pericolo
dell’abusivismo: soggetti non qualificati ovvero privi di una
formazione adeguata che mettono letteralmente le mani addosso alle
persone senza possedere le necessarie conoscenze scientifiche ovvero
operando in maniera del tutto scoordinata e svincolata da uno scrupoloso
e serio controllo medico preventivo e successivo (cosa che di norma
non avviene qualora ci si affidi al fisioterapista).
Le associazioni di categoria dei fisioterapisti, dopo anni di rivendicazioni
per la tutela della loro professionalità e di lotta contro
l’abusivismo, hanno recentemente ottenuto l’istituzione
di un proprio ordine professionale.
Ormai in prossimità dello scadere della scorsa legislatura,
infatti, è stata approvata la legge 1/2/2006, n. 43 recante
“Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e
delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”,
il cui art. 1 chiarisce che “sono professioni sanitarie infermieristiche,
ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione quelle
previste ai sensi della legge 10/8/2000, n. 251 e del DM 29/3/2001
del Ministero della sanità, i cui operatori svolgono, in forza
di un titolo abilitante rilasciato dallo Stato, attività di
prevenzione, assistenza, cura o riabilitazione”.
La legge stabilisce altresì che l'esercizio delle professioni
sanitarie è subordinato al conseguimento del titolo universitario
rilasciato a seguito di esame finale con valore abilitante all'esercizio
della professione. Tale titolo universitario è rilasciato a
seguito di un percorso formativo da svolgersi in tutto o in parte
presso le aziende e le strutture del Servizio sanitario nazionale,
inclusi gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS),
individuate dalle regioni, sulla base di appositi protocolli d'intesa
tra le stesse e le università.
L'esame di laurea ha valore di esame di Stato abilitante all'esercizio
della professione.
La legge, accogliendo le istanze della categoria, ha inoltre reso
obbligatoria l’iscrizione all'albo professionale anche per i
pubblici dipendenti, subordinata al conseguimento del titolo universitario
abilitante.
L’istituzione dell’albo professionale e la conseguente
creazione del relativo ordine professionale (allo stato ancora da
attuare), dovrebbe garantire un maggior controllo sull’accesso
all’esercizio della professione sanitaria del fisioterapista,
a protezione della categoria ma anche e soprattutto a garanzia dei
cittadini utenti: l’abusivismo infatti rappresenta un concreto
pericolo di concorrenza sleale (specie per chi opera al di fuori di
strutture sanitarie pubbliche o private) ed un depauperamento del
profilo professionale del fisioterapista (spesso confuso con altre
figure del tutto estranee alla professione sanitaria) nonché
un rischio per la salute nella misura in cui, per ignoranza, mancanza
di informazione e buona fede, il cittadino si affida ad operatori
privi delle necessarie conoscenze e competenze o, più semplicemente,
inadatti a risolvere il suo specifico problema.
Come riconosciuto anche dalla Corte Costituzionale, l’ordinamento
e l’organizzazione degli ordini, lungi dal configurarsi come
un’anacronistica eredità dello Stato fascista, “risponde
all’esigenza di tutelare un rilevante interesse pubblico la
cui unitaria salvaguardia richiede che sia lo Stato a prevedere specifici
requisiti di accesso e ad istituire appositi enti pubblici ad appartenenza
necessaria, cui affidare il compito di curare la tenuta degli albi
nonché di controllare il possesso e la permanenza dei requisiti
in capo a coloro che sono già iscritti o che aspirano ad iscriversi”
(Corte Cost., n. 405/2005).
Del tutto contraddittoriamente con la ratio che ha ispirato la legge
sopra richiamata, il Governo ha quasi contestualmente emanato un’altra
disposizione, contenuta nel DL 250/2005 convertito in legge con la
L. n. 27 del 3/2/2006, con la quale ha stabilito che “Il diploma
di laurea in scienze motorie è equipollente al diploma di laurea
in fisioterapia, se il diplomato abbia conseguito attestato di frequenza
ad idoneo corso su paziente, da istituirsi con decreto ministeriale,
presso le università”.
L’equipollenza tra i diplomati ISEF ed i fisioterapisti non
è certo piaciuta a questi ultimi, che lamentano l’assurdità
di una norma che pone sullo stesso piano e finisce per conferire le
medesime prerogative - ed aprire l’accesso alle medesime posizioni
lavorative anche all’interno delle strutture sanitarie - a soggetti
che non hanno una formazione paragonabile a quella dei fisioterapisti,
essendo digiuni soprattutto di nozioni medico-sanitarie fondamentali.
Contro l’equipollenza è quindi in atto una campagna volta
ad ottenerne l’abrogazione*.
Non è intenzione né compito nostro affrontare nel merito
la questione, né tanto meno screditare alcuna delle categorie
e dei soggetti che, a vario titolo, esercitano discipline al confine
con la riabilitazione ovvero di supporto all’attività
sportiva ed a tutto ciò che ruota attorno al c.d. fitness,
alla cura del corpo, al benessere fisico.
Pare tuttavia utile far emergere l’estrema confusione che ancora
regna nel settore: al momento attuale, infatti, al di là delle
recenti novità normative, di fatto operano sul mercato ed in
numero sempre più crescente categorie di operatori diverse,
delle quali spesso poco o per nulla si conoscono storia, competenze,
preparazione e specifiche professionali.
Riteniamo pertanto che, essendo in gioco la salute dei cittadini,
questi ultimi abbiano il diritto ed il dovere di informarsi ed essere
informati in modo completo e trasparente sulla natura e sulle caratteristiche
dei diversi profili professionali, sanitari e non sanitari, che operano
nel campo della riabilitazione, della cura del fisico, del recupero
funzionale.
Attraverso questo breve articolo, cui affidiamo il semplice compito
di sollevare il problema e stimolare successivi approfondimenti, chiediamo
agli stessi operatori ed a quanti possano fornirci chiarimenti ed
utili elementi di conoscenza il loro apporto, per consentirci di attuare
una riteniamo utile e doverosa campagna di informazione a tutela dei
cittadini ed a salvaguardia del bene primario della salute.
Vi chiediamo pertanto di inviarci i Vostri contributi tramite il nostro
indirizzo di posta elettronica: gicforum@tiscalinet.it.
Avv. Elena Bisio
* Le informazioni contenute nel
presente articolo sono state in parte attinte dal sito ufficiale dell’AIFI
(Associazione Italiana Fisioterapisti), al quale si rimanda per una
disamina dettagliata e completa dell’iter legislativo che ha
portato all’approvazione della l. 43/2006 nonché delle
motivazioni di lotta della categoria contro l’equipollenza (www.aifi.net).
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Patente
a punti: facciamo un po' di chiarezza
Abbiamo già affrontato
in questa rubrica la questione della cosiddetta "patente a punti",
istituto di recente introduzione nel nostro ordinamento, che nella
sua breve vita ha già dato adito a numerosi dubbi interpretativi
e problemi di applicazione.
Vediamo ora di fare un po' di chiarezza dopo l'intervento della Corte
Costituzionale e la recente pubblicazione del D.L. n. 184/2005.
1)
Decurtazione punti dopo la sentenza della Corte Costituzionale n.
27/2005.
I
principali problemi in sede di prima applicazione dell'istituto della
patente a punti si sono posti con riguardo all'ipotesi di accertamento
di infrazione comportante la decurtazione del punteggio senza individuazione
del conducente (si pensi al caso di rilevamento di ingrazione mediante
telecamera, autovelox, ecc.).
Per questi casi, l'originario testo dell'art. 126 bis del Codice della
Strada prevedeva una diversa disciplina a seconda che il proprietario
del veicolo, responsabile in solido per la sanzione pecuniaria, fosse
una persona fisica ovvero una persona giuridica (società di
persone o di capitali).
Mentre infatti nel primo caso (persona fisica) la decurtazione veniva
effettuata sulla patente del proprietario del veicolo che non si fosse
premurato di comunicare i dati del conducente (qualora si fosse trattato
di altra persona), nel secondo caso (persona giuridica) la decurtazione
non scattava, ed a carico della società, in persona del legale
rappresentante, rimaneva la sola sanzione pecuniaria per omessa comunicazione
dei dati identificativi del conducente, oltre a quella prevista per
l'infrazione.
L'evidente disparità di trattamento tra persone fisiche e persone
giuridiche nonché l'irragionevolezza della norma nella parte
in cui comminava automaticamente una sanzione accessoria incidente
sulla facoltà di guida a carico di un soggetto diverso dall'autore
materiale della violazione al Codice della Strada hanno indotto numerosi
Giudici di Pace a sollevare la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126 bis.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 27/2005, ha dichiarato incostituzionale
tale norma proprio nella parte in cui stabiliva che, nel caso di mancata
identificazione del contravventore, la decurtazione dei punti della
patente dovesse essere effettuata a carico del proprietario del veicolo,
salvo che lo stesso non comunicasse, nel termine di trenta giorni
dalla richiesta all’organo di polizia procedente, i dati personali
del conducente al momento della commessa violazione.
Per effetto della citata sentenza della Corte Costituzionale, quindi,
la decurtazione dei punti della patente di guida non può più
applicarsi ipso iure al proprietario del veicolo nei casi in cui non
sia stato individuato il conducente.
La Corte Costituzionale, tuttavia, ha ribadito chiaramente che a carico
del proprietario permane l’obbligo di comunicare i dati del
conducente e della patente, su richiesta dell’organo accertatore,
pena l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art.
180, comma 8, CdS, oltre alla sanzione pecuniaria per cui si procede
(art. 126 bis, comma 2).
2)
Sanatoria delle decurtazioni effettuate in base al testo previgente
dell'art. 126 bis.
In
seguito alla citata sentenza della Corte Costituzionale, molti cittadini
che avevano subito la decurtazione di punteggio in applicazione della
parte dell'art. 126 bis dichiarata incostituzionale, hanno agito giudizialmente
per ottenere il ripristino dei punti illegittimamente sottratti.
Per tamponare e prevenire la prevedibile valanga di ricorsi, il Governo
ha varato il decreto legge 21/9/2005, n. 184, con il quale, oltre
a riscrivere il testo dell'art. 126 bis alla luce della pronuncia
della Consulta, si è previsto che "il punteggio decurtato
dalla patente di guida del proprietario del veicolo, ai sensi dell'art.
126 bis, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora
non sia stato identificato il conducente responsabile della violazione,
è riattribuito, previa istanza da parte dell'interessato, al
titolare della patente medesima" (art. 1).
3) Comunicazione dei dati del conducente
e sanzione pecuniaria.
L’art.
126 bis, comma 2, prevede l’applicazione della sanzione di cui
all’art. 180, comma 8, CdS (sanzione amministrativa del pagamento
di una somma da euro 343,35 a euro 1.376,55) qualora il proprietario
ometta di fornire nel termine indicato i dati del conducente.
Nonostante alcuni commentatori abbiano avanzato l’ipotesi, basata
su una lettura strettamente letterale della norma, che solo la totale
omissione nel fornire i dati sia sanzionabile, la circolare del Ministero
dell’Interno del 4/2/2005 ha chiarito che la sanzione di cui
al comma 8 dell’art. 180 (sanzione pecuniaria da Euro 343,35
ad Euro 1.376,55) si applica a carico della persona fisica responsabile
in solido anche nel caso in cui fornisca all’organo di polizia
indicazioni che, comunque, non consentano di risalire all’identità
della persona che si trovava alla guida.
È pertanto sanzionabile anche la risposta priva dei dati utili
e necessari per l’identificazione del conducente.
Per completezza, va rilevato che, poiché l’art. 180,
comma 8 recita: “chiunque senza giustificato motivo non ottempera
all’invito di presentarsi entro il termine stabilito….
per fornire informazioni o esibire documenti…. è soggetto
alla sanzione amministrativa”, si potrebbe ritenere che, a rigore,
la sanzione ivi prevista dovrebbe scattare solo quando l’omissione
o l’incompleta risposta non sia supportata da un giustificato
motivo.
Vi è tuttavia da chiedersi, in concreto, se l’esimente
del “motivo giustificato” sussista anche in caso di semplice
ignoranza incolpevole o di dimenticanza dei fatti (ad esempio, dovuta
al tempo intercorso fra l’accertamento e la notifica ovvero
alla circostanza che il veicolo sia utilizzato da più persone,
sicché risulti obiettivamente difficile fornire le generalità
della persona che si trovava alla guida il giorno della rilevata infrazione).
La valutazione di una comunicazione che adduca siffatte giustificazioni
é in ogni caso rimessa alla discrezionalità dell’organo
accertatore.
Appare quindi difficile, anche se in astratto non impossibile, sotto
questo profilo, per il proprietario che presenti una comunicazione
inidonea a fornire dati utili per l’individuazione del conducente,
sottrarsi alla sanzione di cui all’art. 180, comma 8.
4)
Comunicazione della variazione di punteggio e recupero punti.
La
decurtazione dei punti della patente avviene a seguito della comunicazione
della violazione da parte dell’organo accertatore all’Anagrafe
nazionale degli abilitati alla guida; l'Anagrafe nazionale a sua volta
da comunicazione agli interessati di ogni variazione del punteggio
(art. 126 bis, comma 3).
Da quando l'interessato riceve tale comunicazione, può iscriversi
ai corsi di recupero, la frequenza ai quali consente di riacquistare
sei punti (art. 6 DM 29/7/2003).
La legge non prevede un termine entro il quale tale comunicazione,
necessaria per potersi iscrivere ai corsi, debba pervenire all'interessato.
Va da sé, tuttavia, che più essa è tempestiva
meglio è per l'interessato, il quale può subito "rimettersi
in regola", onde evitare, in caso di successive infrazioni, di
perdere ulteriori punti sino a rimanere totalmente privo di punteggio
ed incorrere nella revisione della patente.
Potrebbe infatti accadere che, per una serie di "piccole"
infrazioni, comportanti ciascuna la perdita di pochi punti, l'interessato,
che sino a quando non riceve la comunicazione della decurtazione non
può proficuamente frequentare alcun corso di recupero, non
sia messo in condizioni di poter ripristinare il punteggio della patente
e, per effetto della sommatoria di tutte le decurtazioni subite, si
veda sottoposto alla revisione.
A tale proposito si segnala una recente pronuncia del TAR Piemonte,
che, in un caso in cui è stata disposta la revisione della
patente di guida proprio in seguito alla perdita totale di punteggio
dovuta a decurtazioni conseguenti ad infrazioni rilevate in tempi
diversi e non tempestivamente comunicate, ha sospeso il provvedimento
di revisione proprio sulla base del rilievo che "la tardiva comunicazione
della decurtazione di punteggio ha sottratto all'interessato la possibilità
di ricostruire eventualmente detto punteggio mediante partecipazione
agli appositi corsi" sottoponendo il destinatario dell'atto "all'alea
di sostenere un nuovo esame di idoneità che, nel caso di esito
negativo, lo priverebbe del titolo abilitativo alla guida per un tempo
prolungato" (ord. n. 509/2005).
Una corretta applicazione della norma, quindi, richiederebbe una comunicazione
tempestiva della decurtazione subita e l'abbandono della prassi amministrativa
di comunicazione contestuale di più decurtazioni riferite ad
infrazioni commesse in tempi diversi.
Avv. Elena Bisio
_________________________________________________________________________
Tutela
dei marchi e di altri segni distintivi e giurisprudenza dell’Unione
Europea
Una
recentissima sentenza del 13 luglio 2004, la n. 115/02, del Tribunale
di Primo Grado delle Comunità Europee, consente di ricostruire,
con notevole precisione, i percorsi interpretativi più aggiornati
della giurisprudenza comunitaria in materia di tutela dei marchi e
degli altri segni distintivi dell’impresa, offrendo precisi
canoni applicabili, in via generale, nell’ambito del delicato
settore, oggetto, come si sa, negli anni scorsi, di sensibili oscillazioni
che determinavano non poche difficoltà applicative da parte
degli Uffici comunitari e delle imprese interessate.
Intervenendo specificamente su un caso di prodotti nel settore dell’abbigliamento,
per il quale l’UAMI, Ufficio per l’Armonizzazione del
Mercato Interno, competente in materia di registrazione di marchi,
in base al Regolamento del Consiglio n. 40/94, aveva respinto la registrazione
del marchio determinando così il ricorso dell’impresa
interessata, il Tribunale europeo ha tuttavia sancito, con la sentenza
n. 115/02, alcuni utilissimi principi assoluti, applicabili, come
tali, alla tutela del marchio in generale, segnando un significativo
progresso in una materia che appunto necessitava di obiettive chiarificazioni
definitive.
Cerchiamo di riassumere le principali considerazioni svolte dal Tribunale
europeo, partendo dal concetto di “capacità distintiva”
del marchio d’impresa. Anzitutto, viene ribadita la forte capacità
derivante dall’identificazione grafica del marchio, e, in caso
di conflitto, la comparazione visuale dei segni che va operata tenendo
conto del rischio di confusione tra segni simili o analoghi, con riferimento
al rischio di confusione specifica, cioè a quello legato alla
popolazione del territorio in cui il marchio è tutelato.
Il rischio di confusione in merito all’origine commerciale dei
prodotti o dei servizi, dice esplicitamente la sentenza, consolidando
un principio già presente in altre pronunce giurisprudenziali
del 2003, “deve essere valutato complessivamente secondo la
percezione che il pubblico destinatario ha dei segni e dei prodotti
e dei servizi in questione, prendendo in considerazione tutti i fattori
pertinenti del caso di specie e, in particolare, una certa interdipendenza
tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi
designati”. Inoltre, “la valutazione globale del rischio
di confusione deve basarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva,
auditiva o logica dei marchi di cui trattasi, sull’impressione
complessiva prodotta da questi ultimi, in considerazione, in particolare,
dei loro elementi distintivi e dominanti”.
Pesino il marchio costituito, in linea essenziale, da una singola
lettera dell’alfabeto, n questa chiave, è ritenuto confondibile
se elementi marginali e circostanti hanno carattere secondario e non
costituiscono elementi che resteranno nella memoria del pubblico destinatario
come effettive discriminanti.
Inoltre, per quanto riguarda la comparazione dei prodotti, occorre
ricordare che, secondo la giurisprudenza costante dell’Unione
Europea, per valutare la somiglianza dei prodotti in questione occorre
tener conto di tutti i fattori pertinenti, e, in particolare, della
natura, della destinazione, del loro impiego e della loro concorrenzialità
e complementarietà (vedi anche Sentenza T.E. n. 85/02 del 4
novembre 2003, Diaz/UAMI/Castello),.
I rapporti sufficientemente esistenti tra le finalità di prodotti
simili, individuabile in particolare nel fatto che appartengano alla
stessa classe (si ricordi che in quest’ambito opera la nota
Classificazione Internazionale dei prodotti e dei servizi stabilita
dal c.d. “Accordo di Nizza” del 15 giugno 1957), e sulla
concreta eventualità che possano essere commercializzati dagli
stessi operatori permettono di concludere che essi possano essere
associati nella mente del pubblico destinatario, e determinare quindi,
ai fini della tutela, il rischio concreto di confusione.
Se la presentazione finale del prodotto, in questa chiave interpretativa,
si presenta, con accostamenti suggestionanti, molto simile, la tutela
del marchio anteriore è del tutto riconoscibile e condivisibile,
introducendosi una netta e decisiva priorità del valore dell’apprezzamento
generale nel pubblico, che non può e non deve, in sostanza,
essere fuorviato, con elementi confusivi o maliziosamente simili,
rispetto all’origine ed alla natura del prodotto o del servizio
offerto.
Si tratta, a nostro parere, degli elementi logici ed interpretativi
di una significativa tappa nel processo di recepimento giurisprudenziale
della riforma complessiva dei marchi operata nell’ambito comunitario
nel 1996, (recepita dall’Italia con il noto d.l. 480/96) che
aveva, appunto, posto al centro dei propri intendimenti (nel fissare,
per esempio le innovative modificazioni del regime della vendita e
cessione e del merchandising), la tutela finale diretta del consumatore,
in armonia con il globale quadro di tutela operata dall’Unione
con specifiche direttive e regolamenti sin dal 1993.
Resta da esaminare come la giurisprudenza italiana, sempre doverosamente
attenta agli sviluppi comunitari, saprà, nell’ambito
concreto dei percorsi di tutela interna dei marchi, recepire (ma la
prognosi è sicuramente ottimistica, anche in relazione ai consolidati
indirizzi, per esempio, in materia di inibitoria e di tutela d’urgenza
ex art. 700 c.p.c. in materia di marchi) i principi suggeriti dal
Tribunale delle Comunità Europee offrendo alle imprese mezzi
di protezione e di difesa dei propri segni distintivi sempre più
rigidi ed incisivi.
Massimo
Giusio
_________________________________________________________________________
A cura dell'organizzazione di tutela civica
G.I.C. FORUM - Collegamento Gruppi di Informazione Civica,
nasce una nuova rubrica di tutela del consumatore ed informazione
civica, uno spazio di dialogo ed interscambio tra i lettori, e tra
gruppi ed associazioni che intendono far conoscere e valorizzare il
loro operato nel campo dell'impegno sociale e della tutela (sicurezza,
rapporti con la pubblica amministrazione, igiene, ecc. ecc.)